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Il D.D.L. Bilancio 2024 prevede l’introduzione di nuovi e stringenti limiti all’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali e contributivi. È previsto, in particolare, il generalizzato obbligo di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti tributari e previdenziali, nonché il divieto di compensazione in capo ai soggetti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
L’art. 23, comma 8, del D.D.L. Bilancio 2024, prevede, con effetto dal 1° luglio 2024, l’introduzione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per tutte le compensazioni effettuate a mezzo Modello F24 (dunque, non solo per le compensazioni di crediti di natura erariale, ma anche per i crediti vantati verso l’INPS e l’INAIL).
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Tipo versamento |
Contribuente |
Modalità |
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Modello F24 a debito senza compensazione |
Privato |
Modello cartaceo, Entratel, Fisconline, remote o home banking |
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Titolare di Partita IVA |
Entratel, Fisconline, remote o home banking |
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Modello F24 a saldo zero |
Privato o titolare di Partita IVA |
Entratel o Fisconline |
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Modello F24 a debito con compensazione |
Privato |
Entratel o Fisconline |
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Modello F24 a debito con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU |
Titolare di Partita IVA |
Entratel o Fisconline |
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Modello F24 a debito con compensazione di altri crediti (ad esempio, contributi INPS e premi INAIL) |
Al fine di contrastare l’utilizzo di crediti INPS ed INAIL inesistenti, sono introdotti nuovi vincoli alla compensazione orizzontale che consentiranno l’effettuazione di controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione già in fase di elaborazione dei Modelli F24.
In particolare, l’art. 23, comma 10, lett. a), del D.D.L. Bilancio 2024, prevede che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS possa essere effettuata con le seguenti tempistiche:
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Soggetto |
Decorrenza utilizzo in compensazione crediti INPS |
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Datore di lavoro non agricolo |
Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o, in caso di presentazione tardiva, dal quindicesimo giorno successivo alla relativa presentazione; dalla data di notifica delle note di rettifica passive |
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Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola |
Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge |
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Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti o alla Gestione separata INPS |
Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge |
Sono poi escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata INPS.
In relazione ai crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL, è invece previsto che la compensazione possa essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’istituto.
L’art. 23, comma 7, lett. b), del D.D.L. Bilancio 2024, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2024, il divieto di ricorrere alla compensazione tramite Modello F24, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale preclusione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
Detto divieto alla compensazione non prevede l’applicazione di una specifica sanzione e, pertanto, si ritiene che al blocco preventivo della delega di pagamento si accompagni l’applicazione della sanzione del 30%, prevista in caso di utilizzo in compensazione di crediti non spettanti.
Il divieto in esame opera qualora i termini di pagamento della cartella o dell’accertamento esecutivo siano scaduti. Si ritiene pertanto che la nuova preclusione non trovi applicazione:
La limitazione in esame opera sia per le somme iscritte a ruolo che per gli accertamenti esecutivi e, pertanto, si ritiene che al raggiungimento della soglia di 100.000 euro concorrano sia le somme dovute a seguito della notifica della cartella di pagamento sia quelle dovute a seguito della notifica dell’atto di accertamento (quindi, in presenza di una cartella dell’importo di 40.000 euro e di un accertamento esecutivo dell’importo di 70.000 euro, al contribuente è preclusa la compensazione).
Il blocco alle compensazioni previsto dal D.D.L. Bilancio 2024 si affianca a quanto già previsto dall’art. 31, D.L. n. 78/2010, che contempla il divieto di compensazione dei crediti di natura erariale in presenza di ruoli, sempre inerenti a imposte erariali, di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza, si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
Tuttavia, mentre la preclusione recata dall’art. 31, D.L. n. 78/2010, fa riferimento alle imposte erariali sia per i carichi sia per i crediti da utilizzare in compensazione, quella prevista dal D.D.L. Bilancio 2024 riguarda, più in generale, la compensazione orizzontale di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (ossia, la compensazione effettuata a mezzo Modello F24).
In forza delle nuove regole, parrebbe dunque che un ruolo per imposte erariali superiore alla soglia di 100.000 euro precluda il ricorso alla compensazione anche qualora questa sia effettuata mediante utilizzo di un credito, ad esempio, per attività di ricerca e sviluppo.
Da ultimo, l’art. 27, comma 12, del D.D.L. Bilancio 2024, introduce nuovi vincoli alla compensazione dei crediti in capo ai contribuenti ai quali sia stato notificato un provvedimento di cessazione della Partita IVA.
Allo stato attuale, l’art. 17, comma 2-quater, D.Lgs. n. 241/1997, prevede che per questi soggetti sia esclusa la possibilità di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti nel Modello F24. Detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, trovando applicazione anche in relazione ai crediti che non sono maturati nell’ambito dell'attività esercitata con la Partita IVA oggetto del provvedimento di cessazione, restando in vigore fino a quando la Partita IVA risulti cessata.
Inoltre, è previsto che l'Agenzia delle Entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove Partite IVA, all'esito delle quali l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona per esibire la documentazione prevista, ove obbligatoria. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'Ufficio emana il provvedimento di cessazione della Partita IVA.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.D.L. Bilancio 2024, il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti troverà applicazione non soltanto in capo ai contribuenti cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della Partita IVA (come attualmente previsto), ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della Partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.