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Con una Circolare congiunta pubblicata lo scorso 15 novembre 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l’Alleanza delle Cooperative, hanno fornito chiarimenti e illustrato le conseguenze applicative degli emendamenti apportati ai Principi contabili nazionali applicabili dalle società cooperative.
Il documento giunge in prossimità della prima applicazione dei nuovi Principi contabili, prevista a partire dai bilanci degli esercizi in corso al 1° gennaio 2023. Gli emendamenti, approvati in via definitiva dall’OIC il 9 giugno 2022, si applicano, infatti, ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o in data successiva.
Nella Circolare congiunta, il CNDCEC e l’Alleanza delle Cooperative (AGCI, Confcooperative e Legacoop) hanno analizzato i nuovi Principi contabili specificatamente applicabili dalle società cooperative e, in particolare:
In relazione agli strumenti partecipativi, il nuovo Paragrafo 9 dell’OIC n. 28, “Patrimonio netto”, prevede che, trattandosi di strumenti partecipativi tipici delle cooperative, le azioni riservate ai soci sovventori e quelle di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 4 e 5, Legge n. 59/1992 (introdotte con la finalità di impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riescano a svolgere adeguatamente la loro funzione mutualistica) siano classificate nel capitale sociale.
Con riguardo all’impairment test, il nuovo paragrafo 26 dell’OIC n. 9, “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, prevede che nella stima del tasso di sconto da utilizzare per determinare il valore d’uso di un’attività, le società cooperative tengano conto delle limitazioni normative previste dall’art. 2514, Codice Civile, per la distribuzione dei dividendi e delle riserve ai soci cooperatori.
Inoltre, qualora le previsioni di attribuzione dei ristorni costituiscano distribuzione di utili ai soci, la previsione della loro attribuzione ai soci non deve essere inclusa nei flussi finanziari attesi, ma considerata nella determinazione del tasso di sconto.
Relativamente all’informativa di bilancio, il novellato OIC n. 12, “Composizione e schemi del bilancio di esercizio”, integrato con l’“Appendice C” recante:
prevede che le società cooperative che rientrano nella categoria delle microimprese e si avvalgono della facoltà di non redigere la Nota integrativa ai sensi dell’art. 2435-ter, comma 2, Codice Civile, debbano fornire le informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies, Codice Civile, in calce allo Stato patrimoniale (nella Circolare congiunta del CNDCEC e dell’Alleanza delle Cooperative è quindi presente un utile facsimile dell’informativa obbligatoria).
Infine, in relazione ai ristorni, i nuovi paragrafi 23A e 23B introdotti nell’OIC n. 28, “Patrimonio netto”, stabiliscono che gli stessi siano iscritti tra i debiti, quando, nel rispetto dei criteri previsti dall’Atto costitutivo, lo Statuto e/o il Regolamento di cui all’art. 2521, Codice Civile, prevedano che sussista un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni. La contropartita del debito deve essere imputata a Conto economico, in base alla tipologia del ristorno (come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura).
Quando, invece, lo Statuto e/o il Regolamento non prevedono un’obbligazione alla ripartizione, i ristorni devono essere contabilizzati secondo le medesime modalità previste per la distribuzione dell’utile, ossia nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, insorga l’obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni.
Sul punto, la Circolare congiunta evidenzia che l’introduzione di un doppio metodo di contabilizzazione riduce al minimo gli oneri di adeguamento delle cooperative, che possono infatti recepire le raccomandazioni dell’OIC modificando esclusivamente i regolamenti interni. L’obbligo di ripartizione, infatti, può trovare fonte in una previsione statutaria o in un combinato disposto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.
In tal caso, la previsione statutaria può essere generica o meramente autorizzatoria, purché la stessa sia esplicita nel rinviare ad un regolamento le modalità di attribuzione del ristorno (il regolamento, pertanto, può costituire la fonte dell’obbligo di ripartizione).