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Entro il prossimo 18 dicembre 2023, deve essere effettuato il versamento della seconda rata a saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2023. Esaminiamo di seguito termini e modalità di determinazione e di versamento dell’imposta.
L’IMU, disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783, Legge n. 160/2019, è dovuta dai possessori di immobili esistenti sul territorio dello Stato, ossia dal proprietario o dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
Tra i soggetti passivi IMU rientrano poi, tra gli altri, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento giudiziale, il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) ed il concessionario di aree demaniali.
Qualora, in relazione al medesimo immobile, siano presenti più soggetti passivi, ciascuno di essi è titolare di un’autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive ai fini della determinazione dell’imposta dovuta.
Dall’obbligo di versamento dell’imposta municipale è esclusa l’abitazione principale, non di lusso, e le relative pertinenze, intendendosi per tale l’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’abitazione principale di lusso, ossia rientrante nelle categorie catastali:
è invece soggetta ad IMU, pur con applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,5% ed il riconoscimento di una detrazione di 200 euro.
Con Sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità della disciplina IMU laddove limita l’esenzione dall’imposta accordata all’abitazione principale al solo fabbricato ove il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
Allo stato attuale, pertanto, la qualifica di abitazione principale è subordinata soltanto alla sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica in capo al possessore dell’immobile.
Di conseguenza, in presenza di due coniugi, ciascuno possessore di un immobile, sito nello stesso Comune o in due Comuni diversi, nel quale vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale, l’esenzione IMU e le altre agevolazioni accordate dall’art. 1, commi 748 e 749, Legge n. 160/2019 (aliquota ridotta e detrazione), possono essere fruite da entrambi i coniugi, senza che assuma rilievo la residenza e la dimora abituale degli altri componenti il nucleo familiare.
L’esenzione da IMU è poi riconosciuta a favore dei terreni agricoli:
Si ricorda che sono considerati Coltivatori Diretti o IAP anche i pensionati che continuano a svolgere attività in agricoltura, mantenendo l’iscrizione alla relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
L’esenzione è poi accordata, tra le altre, alle seguenti fattispecie:
Tale ultima ipotesi di esenzione dall’imposta municipale, disciplinata dalla nuova lett. g-bis) dell’art. 1, comma 759, Legge n. 160/2019, è stata introdotta dall’art. 1, comma 81, Legge n. 197/2022 a decorrere dal 1° gennaio 2023. Affinché l’immobile occupato abusivamente benefici dell’esenzione, è necessario che sia stata presentata apposita denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633, Codice Penale o, in alternativa, che sia stata presentata denuncia o avviata l’azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva, e che il contribuente presenti un’apposita comunicazione al Comune ove insiste l’immobile.
L’esenzione da IMU opera, almeno per il 2023, anche a favore degli immobili distrutti o dichiarati inagibili, fino alla relativa ricostruzione e agibilità, a seguito degli eventi sismici verificatisi:
In sede di determinazione dell’imposta dovuta, infine, occorre considerare le riduzioni accordate a talune tipologie di immobili, tra cui, ad esempio, quelle previste per:
Da ultimo si ricorda che ai fabbricati rurali ad uso strumentale non è accordata alcuna esenzione e, pertanto, per tali manufatti deve essere corrisposta l’imposta. Inoltre, gli impianti fotovoltaici sono da assoggettare ad IMU qualora per gli stessi ricorra l’obbligo di accatastamento (a prescindere dalla categoria catastale attribuita all’unità immobiliare di cui fanno parte).
Ai fini IMU non si considerano edificabili, pur se utilizzabili a scopo edificatorio, quelle aree sulle quali persiste un’utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte di Coltivatori Diretti (CD) o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.
Infatti, anche il comma 743 della Legge 160/2019 riporta la seguente definizione: “sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali”.
Nel caso di più comproprietari, quando solo ad alcuni di essi era affidato il terreno per la coltivazione, in presenza del requisito soggettivo del conduttore-comproprietario e dell’effettiva coltivazione dell’area, la giurisprudenza ha espresso un consolidato orientamento, in base al quale l’area deve considerarsi oggettivamente non edificabile per tutti i comproprietari (Cassazione, Sentenze n. 17337/2018 e n. 23591/2019).
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate: la prima, a titolo di acconto, entro lo scorso 16 giugno, e la seconda, a saldo, entro il prossimo 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre cade di sabato); è comunque possibile versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è calcolata a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro lo scorso 28 ottobre 2023.
Gli enti non commerciali, invece, sono tenuti al versamento dell’imposta in tre rate:
Il versamento non è richiesto qualora l’imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune sia inferiore alla soglia di 12 euro (alcuni Comuni prevedono soglie minime diverse ed è dunque opportuno verificare presso il proprio Comune di riferimento).
Il versamento dell’imposta dovuta può essere effettuato sia con il Modello F24 (ordinario o semplificato), sia con i bollettini di conto corrente postale.
Di seguito riportiamo i codici tributo utilizzabili per il versamento dell’imposta a mezzo Modello F24.
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Descrizione |
Codice tributo |
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Abitazione principale e relative pertinenze |
3912 |
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Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
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Terreni |
3914 |
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Aree fabbricabili |
3916 |
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Altri fabbricati |
3918 |
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Immobili ad uso produttivo Categoria D - STATO |
3925 |
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Immobili ad uso produttivo Categoria D - COMUNE |
3930 |
In caso di tardivo od omesso versamento dell’IMU è prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell’imposta versata tardivamente o omessa (la sanzione è ridotta al 15% in caso di versamento effettuato entro 90 giorni dal termine di Legge).
È tuttavia possibile regolarizzare autonomamente la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempistica nella regolarizzazione.
Il ricorso all’istituto del ravvedimento è tuttavia precluso qualora la violazione sia stata già constatata o, comunque, siano state avviate attività di controllo.
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Sanzione ridotta |
Tempistica ravvedimento |
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Dallo 0,1% all’1,4% (1/10 dell’1% per ciascun giorno di ritardo) |
Entro 14 giorni dalla scadenza (ossia, tra il 19 dicembre 2023 e il 2 gennaio 2024), tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1% |
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1,5% (1/10 del 15%) |
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza (ossia, tra il 2 gennaio e il 17 gennaio 2024) |
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1,67% (1/9 del 15%) |
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza (ossia, tra il 18 gennaio e il 17 marzo 2024) |
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3,75% (1/8 del 30%) |
Dal 91° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza |
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4,29% (1/7 del 30%) |
Entro 2 anni dalla scadenza |
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5% (1/6 del 30%) |
Entro il termine per l’accertamento |