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Le società di capitali che vogliono usufruire di particolari regimi fiscali (trasparenza fiscale, consolidato fiscale) devono compilare un apposito quadro dei Modelli dichiarativi, da presentarsi entro il 30 novembre 2023 per i soggetti solari.
Entro il 30 novembre 2023, le società di capitali con esercizio solare sono tenute a trasmettere il Modello Redditi SC all’Agenzia delle Entrate.
All’interno del predetto modello dichiarativo, i contribuenti possono esercitare l’opzione per “l’entrata” o “l’uscita” da determinati regimi fiscali, in particolare:
Nel seguito si delineano in breve le caratteristiche dei citati regimi e le relative modalità di opzione.
Il regime di trasparenza prevede che il reddito sia determinato in capo alla società ed imputato ai soci in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il modello tipico delle società di persone.
Il regime di trasparenza è disciplinato dagli artt. 115 e 116, TUIR. In particolare:
L’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116, TUIR, può essere esercitata dalle sole S.r.l. interamente partecipate da persone fisiche, purché:
L’opzione per accedere alla c.d. grande trasparenza di cui all’art. 115, TUIR, invece, può essere esercitata dalle società di capitali interamente partecipate da altre società di capitali, purché:
Tali requisiti devono sussistere ininterrottamente dal primo giorno del periodo d’imposta in cui la società partecipata esercita l’opzione e sino al termine del periodo di permanenza nel regime. L’esercizio dell’opzione non è comunque consentito se i soci possono fruire di riduzioni dell’aliquota IRES o se la società partecipata esercita l’opzione per il consolidato fiscale nazionale o mondiale.
Al fine di accedere al regime è richiesta un’apposita opzione avente validità triennale. Al termine del triennio l’opzione si rinnova automaticamente, senza necessità di effettuare alcuna comunicazione (richiesta soltanto ai fini della revoca della stessa).
La relativa sezione III del Quadro OP va compilata dalla società trasparente per comunicare:
Le società, in particolare, sono tenute ad esercitare l’opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2023-2025 con il Modello Redditi 2023 SC, da presentare entro il 30 novembre 2023, compilando la sezione III del quadro OP, barrando la casella 1 del rigo OP11 ed indicando nei righi seguenti (OP12 - OP15) i Codici Fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116, TUIR.
I soci sono tenuti a comunicare alla società l’opzione per il regime di tassazione mediante raccomandata A/R (non è ammessa la raccomandata a mano). La mancata comunicazione, anche da parte di un unico socio, rende l’opzione inefficace, salvo il caso di Srl unipersonale (Agenzia delle entrate, Ris. 361/E/2007).
L’omessa compilazione del quadro OP del Modello Redditi 2023 SC da parte della società, in presenza della regolare acquisizione dell’adesione di tutti i soci, può essere regolarizzata tramite l’istituto della c.d. remissione in bonis, da effettuare entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la dichiarazione del periodo d’imposta successivo). Entro tale data, la società deve presentare il Modello Redditi SC integrativo e versare la sanzione pari a 250 euro tramite Modello F24.
Si evidenzia che anche le Srl agricole di cui all’art. 2 del D.Lgs. 99/2004 possono optare anche per la tassazione su base catastale. Tale opzione, in aggiunta a quella per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116, TUIR, deve essere valutata con attenzione in funzione dello scaglione reddituale dei soci, specie nell’ipotesi di Srl agricole con attività che distribuiscono mediamente utili significativi.
L’opzione per la trasparenza fiscale è irrevocabile per un triennio.
Mediante l’opzione per la tassazione consolidata (ex art. 117 TUIR), i redditi imponibili e le perdite delle società consolidate vengono attribuiti alla società consolidante (controllante o società sorella designata). L'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale richiede che tra consolidante e consolidata sussista un rapporto di controllo, di cui al n. 1 dell'art. 2359 comma 1 del Codice Civile.
Le S.r.l. agricole possono optare per la tassazione di gruppo anche se determinano il reddito secondo il regime catastale (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 dell’11 aprile 2018).
L'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Ne consegue che l'esercizio dell'opzione all'interno del Modello Redditi SC 2023 vale per il triennio 2023-2025.
Una volta esercitata l’opzione, questa è irrevocabile per tre annualità. Al termine di ciascun triennio, l'opzione per l'adesione al consolidato fiscale nazionale si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo revoca dell’opzione.
Anche nel caso del consolidato fiscale, è possibile applicare l’istituto della remissione in bonis (si veda supra per la sanzione).
La sezione va compilata dalla consolidante per comunicare:
Inoltre, la sezione va compilata dalla consolidante per comunicare la modifica del criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue (in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione), alle società che le hanno prodotte.
Nei righi da OP6 a OP10 devono essere indicati i dati relativi alla società consolidata. In particolare: