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Entro il prossimo 30 novembre 2023 deve essere presentata la Comunicazione dati liquidazioni IVA periodica relativa al terzo trimestre 2023 (mesi di luglio, agosto e settembre 2023).
La Comunicazione dati liquidazioni IVA periodiche deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento. Tuttavia, la comunicazione relativa al secondo trimestre dell’anno deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre di ciascun anno, mentre quella relativa all’ultimo trimestre deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
Nel modello di comunicazione devono essere indicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate nel trimestre di riferimento. La comunicazione deve essere quindi presentata esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal soggetto passivo IVA o per il tramite degli intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998.
Dall’obbligo di presentazione della comunicazione restano esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche sempre che, nel corso dell’anno di riferimento, non vengano meno le condizioni di esonero.
L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre, inoltre, in mancanza di dati da indicare, mentre sussiste comunque nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente (in quest’ultima ipotesi occorre compilare il rigo VP8, “Credito periodo precedente”, al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel Modello IVA TR).
Nel caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, deve essere presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo di riferimento.
Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo del quadro VP. Conseguentemente, i soggetti passivi che effettuano esclusivamente:
Nel campo “Periodo di riferimento” occorre dunque compilare le colonne 1 e 2 di rigo VP1, indicando il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della comunicazione. I contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali devono indicare, a colonna 2, il valore “5”, con riferimento al quarto trimestre solare.
Nel rigo VP2 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’imposta (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.), annotate nel registro IVA fatture emesse (o in quello dei corrispettivi) o, comunque, soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. n. 633/1972 (devono essere invece indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18, 19 e comma 3 dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, per le quali sussiste, in ogni caso, l’obbligo di fatturazione e registrazione).
Nel rigo VP2, inoltre, devono essere comprese anche le operazioni non soggette a imposta per carenza del requisito territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972, per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Nel rigo VP3 occorre indicare l’ammontare complessivo degli acquisti domestici, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro IVA acquisti, ovvero sugli altri registri previsti dalle disposizioni relative a particolari regimi di applicazione dell’imposta.
Nel rigo VP3 devono poi essere compresi anche gli acquisti di beni ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.
Relativamente agli acquisti soggetti al reverse charge (interno ed esterno), il cessionario o committente non deve ricomprendere il relativo importo nel rigo VP2 (tra le operazioni attive), ma nel rigo VP3 (tra le operazioni passive); la relativa imposta, invece, deve essere esposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo, sempreché detraibile).
Il cedente o prestatore deve, invece, ricomprendere nel rigo VP2 anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente.
In conclusione, si rammenta che l’omessa, incompleta o infedele presentazione della Comunicazione dati liquidazioni IVA periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di Legge e se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.