Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con Sentenza n. 2499/15/23 del 3 agosto 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha riconosciuto la pandemia da COVID-19 quale causa di forza maggiore, con conseguente riammissione alla rateizzazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza all’accertamento.
Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di merito riguarda una società, operante nel settore fieristico, che ha definito un accertamento in acquiescenza, ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, con pagamento rateale del quantum dovuto.
In seguito, tuttavia, la pandemia da COVID-19 ha determinato un prolungato blocco dell’attività d’impresa, causando una situazione di crisi economica e finanziaria che non ha consentito di far fronte alle obbligazioni tributarie in precedenza assunte.
L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società contribuente l’intimazione di pagamento, concernente, oltre alle somme ancora dovute a titolo di imposta, la sanzione del 45% sul residuo dovuto ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, D.P.R. n. 602/1973.
La società ha quindi impugnato l’intimazione di pagamento, chiedendone l’annullamento per l’illegittimità della sanzione per omesso versamento, operando l’esimente della forza maggiore, con conseguente riammissione nei termini al piano di rateazione.
Al fine di attestare il prolungato blocco dell’attività d’impresa che ha determinato l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, la società ha prodotto il bilancio di esercizio, dal quale è inequivocabilmente emerso il tracollo economico subito dalla stessa, a causa delle limitazioni imposte alle imprese operanti nel settore fieristico.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha accolto la tesi sostenuta dalla società contribuente, sostenendo che risultavano configurati tutti gli elementi utili ad attestare la sussistenza dei requisiti di forza maggiore, sia sotto il profilo oggettivo (imprevedibilità e dimensione della crisi legata alla pandemia da COVID-19), sia sotto il profilo soggettivo (ossia, lo specifico settore di operatività della società, più penalizzato rispetto al contesto generale, e la disastrosa situazione economica attestata dai dati di bilancio), tali da giustificare il mancato adempimento delle obbligazioni assunte.
I Giudici di merito hanno quindi annullato l’atto impugnato sulla base dell’illegittimità della sanzione irrogata, riammettendo altresì il contribuente, con decorrenza immediata, al piano di rateazione.
Nel caso di specie, infatti, il contribuente non avrebbe potuto prevedere un evento di simile portata, né mettere in atto misure alternative e/o preventive per far fronte alla situazione di crisi economica e finanziaria che è derivata a seguito dell’emergenza pandemica.
Il condivisibile orientamento espresso dalla CGT della Lombardia, che ha valorizzato la situazione soggettiva del contribuente, si pone in aperto contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, che hanno sempre sostenuto l’invocabilità dell’esimente della forza maggiore solo a condizione che il contribuente sia in grado di dimostrare che, pur avendo posto in essere tutte le azioni, non gli è stato possibile reperire le risorse necessarie ad adempiere l’obbligazione tributaria sullo stesso gravante, per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.