In vista delle festività natalizie, è bene riepilogare quale sia il corretto trattamento fiscale (IVA, IRPEF/IRES/IRAP) dei regali che l’azienda fa ai propri dipendenti ed ai clienti, tenendo a mente che vi sono nette distinzioni a seconda che gli omaggi siano beni oggetto o meno dell’attività dell’impresa.
In questo articolo tratteremo delle cessioni di beni oggetto della propria attività.
Omaggi offerti ai clienti
Ai fini IVA, la cessione di un bene oggetto della propria attività rappresenta generalmente un’operazione rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta, a prescindere dal relativo costo.
Difatti, così come chiarito dal secondo comma dell’art. 2, al punto 4), costituiscono cessione di beni “le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis”.
La cessione gratuita dei beni prodotti o commercializzati dall’impresa a favore dei clienti è da assoggettare ad IVA poiché, nella generalità dei casi, l’imposta corrisposta su tali acquisti è stata ordinariamente detratta. La base imponibile della cessione è costituita dal prezzo di acquisto o di costo del bene[1].
La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria e, nella generalità dei casi, non è operata (l’imposta rimasta a carico del cedente costituisce un costo indeducibile). È bene precisare che, qualora si decidesse di effettuare detrazione dell’IVA sugli acquisti, il valore da indicare ai fini della cessione dell’omaggio è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” (art. 13, lett. c, D.P.R. n. 633/1972).
Gli omaggi per i quali a monte è stata detratta l’IVA, quando non vi è rivalsa dell’IVA, possono essere documentati come segue:
- emissione di un’autofattura riepilogativa (preceduta dall’emissione dei singoli DDT) o per ogni singola cessione con l’indicazione delle quantità, qualità e prezzo degli omaggi, precisando che si tratta di un’autofattura per omaggi;
- emissione di fattura per ogni cessione gratuita, specificando che si tratta di beni in omaggio senza rivalsa dell’IVA ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972;
- tenuta di un registro degli omaggi in cui annotare l’ammontare giornaliero delle cessioni di omaggi, distinti per aliquota IVA.
Al fine di dimostrare la cessione gratuita dei beni, nel caso di fatturazione è opportuno emettere il Documento Di Trasporto (DDT).
Come anticipato, per questa tipologia di cessioni gratuite non vi è l’obbligo di rivalsa ai sensi dell’art. 18, comma 3 del Decreto IVA. In tal caso l’Imposta sul Valore Aggiunto diventa un costo indeducibile ai sensi dell’art. 99, comma 1 del TUIR.
Ai fini delle imposte sui redditi, per detrarre i costi sostenuti occorre prendere in considerazione il valore delle spese di rappresentanza (art. 108, comma 2 del TUIR):
- qualora il valore unitario sia inferiore ad € 50, le spese sono interamente deducibili;
- se il valore unitario è superiore ad € 50, l’importo complessivo, per essere deducibile, deve rientrare in un limite di importo annuo, ottenibile applicando ai ricavi derivanti dalla gestione caratteristica apposite percentuali[2].
Per i soggetti in contabilità semplificata “per cassa”, la deduzione delle spese di rappresentanza deve comunque rispettare le prescrizioni previste dall’art. 108, comma 2, considerando il periodo di imposta in cui è avvenuto il pagamento (per i soggetti che hanno optato per considerare pagate le fatture annotate sui registri ai sensi dell’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973) oppure il periodo corrispondente all’annotazione effettuata sul Registro Acquisti.
Infine, ai fini IRAP, il trattamento dei costi di acquisto degli omaggi è differenziato esclusivamente dal metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta. Il costo sarà interamente deducibile se si utilizza il “metodo da bilancio” ex art. 5, D. Lgs. n. 446/1997; indeducibile, invece, secondo il “metodo fiscale”, ex art. 5-bis, D. Lgs. n. 446/1997.
Omaggi ai dipendenti
Sotto il profilo dell’applicazioni dell’IVA, se la spesa sostenuta è destinata ad omaggiare i propri collaboratori (dipendenti), per non assoggettare ad IVA la successiva cessione, occorre che non si effettui la detrazione all’atto dell’acquisto. Pertanto:
- se l’IVA non è detratta sull’acquisto[3], la successiva cessione è esclusa da IVA (art. 2, comma 2, n. 4);
- se l’IVA, che è detraibile per gli acquisti indipendentemente dal costo unitario dell’omaggio, viene detratta, la cessione gratuita del bene è soggetta ad IVA.
Anche in questo caso non vi è alcun obbligo di rivalsa e il valore da indicare ai fini della cessione dell’omaggio è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” (art. 13, lett. c, D.P.R. n. 633/1972).
Per quanto riguarda la deducibilità dei costi, va ribadito che i costi sostenuti per l’acquisto o la produzione degli omaggi destinati al personale dipendente rappresentano spese per prestazioni di lavoro, pertanto, come tali sono deducibili.
Per il dipendente l’omaggio potrebbe concorrere alla formazione del reddito quando viene superato il limite di € 258,23 annui[4]. In tal caso gli omaggi concorrono interamente alla formazione del reddito del dipendente.
Per l’anno 2023 la soglia di non imponibilità per i dipendenti con figli fiscalmente a carico è stata elevata a 3.000 euro; per i dipendenti che rispondono ai predetti requisiti, qualora l’ammontare complessivo dei fringe benefit superasse tale soglia, l’intero valore corrisposto concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Qualora gli omaggi fossero concessi nel 2024, si segnala che il Disegno di Legge di Bilancio prevede un’ulteriore modifica dei limiti per i fringe benefit per il 2024. Infatti, il Disegno di Legge di Bilancio prevede un limite complessivo di 1.000 euro per tutti i lavoratori, elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Ai fini IRAP, invece, i costi non concorrono alla formazione della base imponibile e non sono deducibili ai fini dell’imposta regionale.
Ciò vale per tutti i soggetti, indipendentemente dal metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta (art. 5 e/o art. 5-bis del D. Lgs. n. 446/1997).
Ciò premesso, a seguito dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale (art. 11, comma 4-octies del D. Lgs. 446/1997), tali costi potrebbero divenire deducibili.
Infine, va segnalato che i soggetti che determinano la base imponibile IRAP con il metodo da bilancio potrebbero dedurre le spese per gli omaggi ai dipendenti considerandole non funzionali allo svolgimento delle attività di lavoro, quindi classificandole per natura alla voce B.14 “Oneri diversi di gestione”.
[1] Diversamente, qualora l’imposta relativa ai fattori produttivi non fosse stata detratta, anche la successiva cessione potrebbe essere non assoggettata ad IVA (si veda il successivo capitolo “Omaggi ai clienti”).
[2] Fino a 10mln di €: 1,5% con un limite di spesa deducibile di 150.000 €; da 10mln e fino a 50mln di €: 0,6% con un limite di spesa deducibile di 150.000 € + 240.000 €; oltre 50mln: 0,4%.
[3] Ipotesi alquanto remota nel caso di imprese agricole.
[4] Per determinare il rispetto del limite di € 258,23 del valore delle erogazioni liberali in natura, vanno considerati i valori di tutti i beni e i servizi erogati nell’anno, anche a mezzo buoni regalo.
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