Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
In seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito le Regioni dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana dal 1° maggio 2023, i contribuenti residenti o operanti in questi territori sono chiamati ad effettuare il versamento della prima rata dell'IMU per il 2023 entro il prossimo lunedì 11 dicembre. Un adempimento che, inizialmente previsto per il 20 novembre, è stato prorogato a causa del Decreto Legislativo 132/2023, cadendo di domenica, estendendo così la scadenza al successivo lunedì.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del D.L. 61/2023, i contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, sede legale o sede operativa nei territori delle Regioni menzionate, beneficiano di una sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. Inizialmente, la ripresa dei versamenti era prevista per il 20 novembre 2023, ma il Decreto Legislativo 132/2023 ha posticipato tale data al 10 dicembre 2023.
È importante sottolineare che, in assenza di disposizioni contrarie, la sospensione riguarda anche i tributi locali, compresa la prima rata dell'IMU per l'anno 2023, originariamente prevista per il 16 giugno 2023.
Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759 lett. g) della Legge 160/2019 sono coinvolti, con la sospensione che riguarda non solo la prima rata del 2023 ma anche la terza rata a conguaglio per l'IMU 2022, che doveva essere versata entro il 16 giugno 2023.
I contribuenti interessati devono effettuare i versamenti sospesi entro lunedì 11 dicembre in un'unica soluzione, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
Tuttavia, è importante notare che la sospensione non si applica alla seconda rata dell'IMU 2023, che deve essere versata entro lunedì 18 dicembre 2023, a causa della scadenza ordinaria del 16 dicembre che cade di sabato.
È fondamentale considerare che la sospensione riguarda esclusivamente i soggetti che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza, sede legale o sede operativa nei territori alluvionati specificati nell'Allegato 1 del D.L. 61/2023. Pertanto, la sospensione dell'IMU coinvolge solo gli immobili situati nei Comuni alluvionati in cui il contribuente aveva la residenza o sede al 1° maggio 2023.
Infine, la sospensione si estende anche agli adempimenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023, compresa la presentazione delle Dichiarazioni IMU per gli anni 2021 e 2022. Ricordiamo infatti che entro il 30 giugno 2023 andava presentata la Dichiarazione IMU per l'anno 2022. Inoltre, entro il 30 giugno 2023, in via eccezionale, andava anche presentata la Dichiarazione IMU per il 2021, in quanto i termini ordinari sono stati prorogati. Queste dichiarazioni, per i contribuenti residenti o operanti nelle zone alluvionate, dovranno essere presentate entro l'11 dicembre 2023. Un'ulteriore considerazione che amplia l'impatto della sospensione e offre un quadro completo degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali.