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Le imprese agricole che esercitano attività rientranti nel settore turistico hanno l’obbligo di trasmettere, entro il 31 dicembre 2023, apposita autocertificazione contenente gli aiuti COVID-19 fruiti in eccedenza.
Il 15 novembre scorso è stato pubblicato l'avviso n. 30177/2023 contenente le modalità di presentazione delle autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dal Temporary Framework.
In particolare, si tratta dei massimali di cui alla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» (si veda tabella sotto).
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Aiuti concessi[1] |
Massimale |
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Per gli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 |
800.000 euro per impresa unica |
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Per gli aiuti concessi dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021, tenuto conto degli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 |
1.800.000 euro per impresa unica |
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Per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022, tenuto conto degli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 18 novembre 2021 |
2.300.000 euro per impresa unica |
In attuazione del comma 600 dell’art. 1 della L. 197/2022, il Ministero del Turismo ha previsto che, fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2023, i beneficiari devono presentare un’autocertificazione in cui attestino l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti. Dopo tale termine, nessun accesso sarà possibile.
Se il beneficiario non ha superato i massimali, non è tenuto a presentare l’autocertificazione.
Successivamente al 31 dicembre 2023 verrà pubblicato, con apposito Decreto, l’elenco dei soggetti che dovranno restituire volontariamente gli aiuti oltre alle modalità operative di restituzione.
Le autocertificazioni vanno presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica dedicata al seguente linkhttps://istanze.ministeroturismo.gov.it/. L’accesso alla piattaforma è possibile mediante SPID o CIE.
I soggetti a cui è concesso compilare l’autocertificazione sono i seguenti:
L’autocertificazione deve essere firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale e trasmessa con rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.
È consentito l’invio di una sola autocertificazione per operatore economico e, qualora l’invio risulti incompleto delle informazioni previste, la domanda verrà considerata inammissibile.
Il Decreto specifica inoltre che, se l’importo dell’aiuto eccede il massimale spettante, il beneficiario deve restituirlo volontariamente entro il 30 giugno 2024 unitamente agli interessi calcolati ai sensi del Regolamento (CE) 794/2004 e senza sanzioni.
In caso di mancata restituzione volontaria, l’importo è detratto, senza sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti o concessi, ma non ancora percepiti dall’impresa. In mancanza di nuovi aiuti ancora da percepire o nel caso in cui l’ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato entro la data del 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell’integrale restituzione.
[1] Gli aiuti da verificare sono quelli previsti dalle seguenti disposizioni: