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L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate potrebbe impattare sui termini per la notifica degli avvisi di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2023.
Entro il 31 dicembre 2023 devono essere notificati gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2017 (Modelli Redditi, IRAP, IVA 2018) in caso di dichiarazione presentata (non omessa).
Considerato che il 31 dicembre, quest’anno, cade di domenica, gli atti in scadenza a tale data sono pertanto tempestivi se notificati sino al 2 gennaio 2024.
La regola generale (art. 43 del D.P.R. 600/1973, dopo le modifiche della L. 208/2015) prevede infatti che, a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2016 presentate nel 2017, l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi/IRAP va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La stessa regola è applicabile al Modello IVA (ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972).
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del settimo anno successivo (e non più quinto) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In tale contesto si inserisce la prassi (si veda Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 27.1.2022) secondo cui opererebbe l’art. 67 comma 1 del D.L. 18/2020, alla luce del quale “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Di conseguenza, per le annualità ancora “aperte” all’entrata in vigore della predetta norma, bisognerebbe considerare - in aggiunta al termine del 31 dicembre - 85 giorni, pari alla sospensione intervenuta tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Pertanto, l’accertamento sul periodo di imposta 2017 (Modello Redditi/IVA/IRAP 2018) scadrebbe, secondo questa tesi, il 26 marzo 2024 in luogo del 31 dicembre 2023.
La prima giurisprudenza di merito che ha affrontato la tematica (C.G.T. I Torino 21 novembre 2022 n. 890/6/22, C.G.T. I Prato 31 ottobre 2023 n. 87/2/23, C.G.T. I Latina 25 ottobre 2023 n. 974/3/23), ha censurato quest’approccio. Di opinione contraria la C.G.T. I Taranto, con la Sentenza del 13 luglio 2023 n. 734/2/23.
Secondo i Giudici che censurano la tesi della proroga di 85 giorni “l’intenzione del Legislatore era quella di consentire agli uffici finanziari di espletare le proprie funzioni, non risentendo di quel lasso di tempo (85 giorni) in cui l’esercizio di tali funzioni era stato inibito dalla normativa emergenziale. Ciò in contrapposizione al fatto che, per lo stesso periodo di tempo, i contribuenti avevano potuto godere della sospensione dei termini di versamento e di adempimento delle proprie obbligazioni tributarie. Un bilanciamento tra i due interessi contrapposti”.
Secondo la giurisprudenza citata, sarebbe stato già il Legislatore ad individuare un equilibrio nel bilanciamento di interessi contrapposti tra Amministrazione e contribuente, laddove con il comma 4 dell’art. 67 ha disposto l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 nei soli commi 1 e 3, secondo cui “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, (...) a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, (...) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, (...)”.
Alla luce della norma, la proroga varrebbe quindi solo in relazione all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale, dovendosi escludere ogni effetto "a cascata" sulle annualità successive. È chiaro infatti, secondo i Giudici, che l'agevolazione a favore dei contribuenti, per porre in essere i propri adempimenti tributari o i versamenti, non si estende alle annualità successive a quelle in cui si è verificato l'evento emergenziale.
La lettura combinata delle norme suggerisce, dunque, di far esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali e cioè il 2020: ovvero, al periodo d'imposta 2015, in caso di presentazione di dichiarazione mediante Modello Unico 2016, ed anche al 2014, in caso di omessa presentazione della dichiarazione (termine altresì scadente al 31 dicembre 2020).
Peraltro, va anche considerato il fatto che il Legislatore, dopo questo primo intervento disposto con l'articolo 67 del D.L. 18/2020, ha disciplinato nello specifico la "sorte" degli avvisi di accertamento scadenti nell'anno dell'emergenza, con l'articolo 157 del D.L. 34/2020, disponendo che gli stessi “sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022”.
Questa disposizione sancisce ancor di più l'iniquità dell'interpretazione della prassi secondo cui la proroga di 85 giorni si estenderebbe "a cascata" su tutte le annualità successive all'emergenza.
Alla luce del quadro complessivo, la teoria della proroga "generalizzata" di 85 giorni, che si estende a cascata sugli anni successivi, appare irragionevole e illogica.