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L’art. 1284, comma 1, Codice Civile, consente la variazione del tasso d’interesse legale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. Con il D.M. 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali al 2,50%, in ragione d’anno, con decorrenza 1° gennaio 2023 (nell’anno 2022, si ricorda, il tasso d’interesse legale era fissato nella misura del 5%).
Pertanto, salvo specifiche deroghe contrattuali, il nuovo saggio legale sarà applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai rapporti economici tra le parti disciplinati dal Codice Civile, tra cui rientrano, ad esempio, le obbligazioni pecuniarie, le anticipazioni all’affittuario, i contratti di mutuo e di conto corrente.
La modifica del tasso d’interesse legale esplica effetti anche in materia di locazione immobiliare, per il calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale dallo stesso eventualmente prestato.
Gli interessi che maturano sui crediti riferiti ad operazioni di natura commerciale aventi ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la cessione di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, non sono invece determinati con riferimento alla misura dell’interesse legale, ma sulla base del tasso d’interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di 8 punti percentuali.
La variazione del tasso legale produce effetti anche sugli interessi dovuti in caso di ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 473/1997. Ai fini della regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle imposte, è infatti necessario corrispondere, oltre al tributo e alla sanzione ridotta prevista dalla specifica ipotesi di ravvedimento, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo alla scadenza di legge e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso legale da applicare è quello vigente in ciascuna annualità interessata dall’inadempimento e, pertanto, al ravvedimento di un omesso versamento in scadenza nel 2023, oggetto di regolarizzazione nel 2024, deve essere applicato il tasso del 5% fino al 31 dicembre 2023 e il tasso de 2,50% dal 1° gennaio 2024.
La variazione del tasso legale impone l’emanazione di un decreto volto ad adeguare alla nuova misura del tasso d’interesse legale i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate (o presentate per la registrazione), alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Da ultimo, la riduzione al 2,50% del saggio d’interesse legale rileva anche in caso di versamento rateale delle somme dovute per effetto dell’adesione agli istituti deflativi del contenzioso.