L’art. 1284, comma 1, Codice Civile, consente la variazione del tasso d’interesse legale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. Con il D.M. 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali al 2,50%, in ragione d’anno, con decorrenza 1° gennaio 2023 (nell’anno 2022, si ricorda, il tasso d’interesse legale era fissato nella misura del 5%).
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