Vi sono importanti novità a cui gli imprenditori dovranno prestare attenzione in tema di credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0. Infatti, dal 2024 verranno apportate modifiche alle percentuali di credito attualmente riconosciute.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, Legge n. 160/2019) ed è poi stato sostituito dall’attuale normativa di riferimento, Legge 178/2020, che prevede quanto segue: “Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’Allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro”.
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati nel 2023, ossia nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è prevista l’agevolazione nella misura del 20%.
Lo stesso vale per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel termine lungo del 30 giugno 2024, qualora entro il 31 dicembre 2023 sia effettuata la c.d. “prenotazione”:
- accettazione dell’ordine da parte del venditore;
- versamento dell’acconto minimo del 20% del costo del bene.
Per il 2024 la misura dell’agevolazione subirà una diminuzione, passando dal 20% al 15% per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati (senza prenotazione) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Come sempre il limite massimo di costi ammissibili resta pari a 1 milione di euro (comma 1058-bis dell’art. 1 della L. 178/2020).
Chiaramente, la misura del 15% si applicherà anche agli investimenti effettuati entro il termine lungo del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 sia stata effettuata la c.d. prenotazione.
Questa diminuzione della misura non si fermerà al 2024, infatti per l’anno 2025 si passerà dal 15% al 10%.
Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni materiali
Non vi sono al momento modifiche in vista per quanto riguarda il credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali 4.0, ossia quei beni che rispondono ai requisiti di cui all’Allegato A della Legge 232/2016.
Per tali investimenti, la Legge 178/2020 dispone il credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026, a condizione che vi sia un ordine accettato e il pagamento di acconti pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2025.
In tal caso, la misura del credito d'Imposta è pari al:
- 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per investimenti superiori a 10 milioni e fino a un limite massimo di 20 milioni di euro.
Vi è poi una ulteriore agevolazione pari al 5% per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica” da individuare con apposito Decreto (art. 4, D.L. 4/2022) e di importo compreso tra 10 e 50 milioni di euro.
A fronte di quanto detto, è evidente che risulta di particolare importanza determinare con precisione il momento in cui l’investimento viene a realizzarsi.
A tal fine, indipendentemente dal regime contabile adottato, devono essere considerate le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, TUIR, ai sensi del quale:
- per l'acquisto di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
- per i beni acquisiti con contratti di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato all'utilizzatore (o la data di esito positivo del collaudo, se previsto);
- per i beni realizzati mediante un contratto di appalto a terzi, rileva la data di ultimazione della prestazione o del collaudo (se previsto) ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente;
- per i beni realizzati in economia, rileva la data di sostenimento dei costi (per es. costi concernenti la progettazione dell'investimento, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino, la manodopera diretta ecc.) secondo i criteri sopra elencati.
Per le imprese ammesse al beneficio, la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Spettanza del credito a seguito dell’interconnessione
Un altro aspetto da non dimenticare riguarda il momento in cui il credito può essere utilizzato. Non è infatti condizione sufficiente aver ultimato l’investimento in un bene materiale o immateriale 4.0, ma occorre che sia attestata l’avvenuta interconnessione con i sistemi aziendali.
L’Amministrazione, con Circolare n. 4/E/2017, ha indicato che affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:
- ci siano scambi di informazioni con sistemi interni (esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (esempio: indirizzo IP).
Tali requisiti devono essere attestati mediante apposita documentazione.
Le imprese devono fornire una perizia asseverata per gli investimenti legati alla Legge di Bilancio 2021[1]. Tale perizia deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure può essere un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato. Questi documenti devono attestare che i beni possiedono caratteristiche tecniche che li qualificano per l'inclusione negli elenchi dell'Allegato A (beni materiali) oppure dell’Allegato B (beni immateriali) della Legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per il settore agricolo, la perizia tecnica può essere emessa anche da un dottore agronomo o forestale, un agrotecnico laureato o un perito agrario laureato.
Nel caso in cui il costo unitario di acquisizione dei beni non superi i 300.000 euro, l'impresa ha l'opzione di presentare una dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in alternativa alla perizia o all'attestato di conformità.
Ricordiamo che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative applicabili, pena la revoca dell’agevolazione.
Infine, le imprese beneficiarie del credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, utilizzando l’apposito modello all’uopo pubblicato dallo stesso Ministero. Per gli investimenti riconducibili alla disciplina della Legge di Bilancio 2021, il modello va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
[1] La Legge 160/2019 aveva previsto la possibilità di attestare l’interconnessione tramite perizia semplice.
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