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Chiudiamo la breve disamina delle possibili valutazioni di fine anno affrontando aspetti legati alle decisioni in ambito societario e sulle modifiche relative ad alcuni incentivi, attese per il 2024.
A fine anno occorre valutare gli effetti fiscali degli atti (o delle scritture autenticate) relativi alle imprese familiari, alle società di persone e alle società a responsabilità trasparenti. Infatti, per tali soggetti la stipula di alcuni atti entro il prossimo 31 dicembre consente di attribuire ad alcune operazioni in essi contenute rilevanza fiscale, già a partire dal 2023.
Nel caso delle imprese familiari, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del TUIR, il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, limitatamente al 49%, è imputato ai familiari che abbiano prestato in modo continuativo e prevalente la loro attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili.
Tuttavia, nel caso in cui l’imprenditore individuale sia un contribuente minimo o forfettario, il reddito è comunque imputato interamente all’imprenditore anche nell’ipotesi di impresa familiare. Negli altri casi, l’effetto temporale degli atti riguardanti l’impresa familiare è diverso a seconda che:
Nel primo caso, qualora l’avvio dell’attività in forma di impresa familiare avvenga entro il 31 dicembre 2023, gli effetti fiscali decorrono anche per i collaboratori già a partire dal 2023 ed agli stessi sarà attribuita la propria quota di reddito in funzione dell’attività svolta.
Invece, nel caso di un’attività già esistente in forma di impresa individuale che, solo nel corso del 2023, provvede ad enunciare l’impresa familiare, il reddito prodotto nel corso di tale anno sarà imputato esclusivamente al titolare dell’impresa. Solo a partire dal 2024 il reddito dell’impresa familiare sarà ripartito tra titolare e collaboratori.
Allo stesso modo, l’ingresso di un nuovo collaboratore familiare nel corso del 2023 produrrà i propri effetti solo a partire dall’anno 2024 nel Modello Redditi PF 2025.
Infine, la fuoriuscita di un collaboratore nel corso del 2023, consente di attribuire allo stesso una quota di reddito rapportata all’attività svolta fino al momento in cui è uscito dall’impresa familiare (ad esempio, fino a maggio 2023).
Nelle società di persone, il reddito prodotto si imputa per trasparenza ai soci esistenti alla data del 31 dicembre 2023 proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili. Se l’atto costitutivo non lo precisa, la quota di partecipazione agli utili si presume proporzionale al valore dei conferimenti.
I soci, con un atto successivo, possono stabilire una quota di partecipazione agli utili non proporzionata al conferimento. Per evitare effetti elusivi, i trasferimenti di quote oppure le modifiche riguardanti l’imputazione del reddito di tali società non producono sempre i loro effetti dall’anno in cui si determinano le modifiche.
Qualora la variazione delle quote di partecipazione comporti l’ingresso di nuovi soci o l’uscita di uno o più soci, determinando quindi una modifica della compagine sociale nel corso del 2023, la modifica ha effetto già a partire dal periodo d’imposta 2023 e si riverbera sui modelli dichiarativi che dovranno essere presentati nel 2024.
Qualora invece non vi sia alcuna modifica della compagine sociale ma solo una modifica delle quote di partecipazione (e/o della sola partecipazione agli utili), gli effetti degli atti del 2023 saranno applicati a partire dal 2024 (Modello Redditi 2025).
Alle società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (art. 116, TUIR) si applicano le medesime regole valide per le società di persone. Quindi occorrerà verificare se vi sia o meno la modifica della compagine sociale per determinare da quale esercizio si producono gli effetti sui redditi attribuiti ai soci.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sugli effetti derivanti dal superamento delle soglie di ricavi o compensi da non superare per accedere o permanere nel regime forfettario (Circolare 32/E/2023). L’Amministrazione ha fornito chiarimenti nel caso del superamento in corso d’anno della soglia di 85.000 euro e, in particolare, della nuova soglia pari a 100.000 euro che determina l’immediata fuoriuscita dal regime, con conseguenti riflessi fiscali e contabili. Si ricorda che il regime forfettario è improntato al criterio di cassa per cui, ai fini della verifica delle suddette soglie, rilevano gli incassi e non le fatture emesse. In particolare, per i contribuenti che si avvicinano, con i propri ricavi/compensi, alla soglia di 100.000 euro è cruciale il tempestivo monitoraggio degli incassi.
Con l'anno fiscale 2023 che volge al termine e il 2024 all'orizzonte, molti contribuenti si trovano a ponderare l'opportunità del regime forfettario. Questa riflessione coinvolge imprese, professionisti e coloro che stanno transitando tra la contabilità ordinaria e quella semplificata.
La valutazione si basa su quattro macro-variabili cruciali:
La scelta tra regime forfettario e ordinario richiede una valutazione attenta delle variabili specifiche dell'attività, delle esigenze fiscali e degli obblighi amministrativi.
Con l'eventuale abrogazione dell'ACE nel 2024, le imprese sono chiamate a pianificare attentamente le modifiche al patrimonio netto entro la fine del 2023, evitando impatti negativi sul beneficio fiscale. L'abrogazione dovrebbe entrare in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello al 31 dicembre 2023, ma le eccedenze non utilizzate in questo periodo possono essere sfruttate senza limiti temporali nei periodi successivi.
Come noto, l’ACE è un’agevolazione introdotta nel 2011 per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. L’agevolazione, prima soppressa dalla Legge di Bilancio 2019, è stata poi reintrodotta con la Legge di Bilancio 2020 e potenziata per il 2021.
L'agevolazione ACE continua a esercitare pienamente i suoi effetti nel 2023, con gli incrementi patrimoniali computati nella base di calcolo. Tuttavia, l'effetto pro rata temporis dei versamenti effettuati verso la fine del 2023 limita la loro inclusione nella base ACE per gli anni successivi.
Particolare attenzione è richiesta per le distribuzioni di riserve pregresse nel 2023, poiché non solo riducono la base ACE, ma possono anche generare obblighi di riversamento. Le distribuzioni effettuate nel 2024 non influiscono sull'ACE a causa dell'abrogazione prevista.
Operazioni disciplinate dall'art. 10 del D.M. 3 agosto 2017 richiedono attenzione fino al 31 dicembre 2023, con distinzioni tra riduzioni permanenti e operazioni “a fisarmonica”. I finanziamenti soci, in particolare i rimborsi, presentano opportunità strategiche, con la possibilità di sfruttare una base ACE “espansa” se effettuati entro la fine del 2023.
Infine, in caso di reddito incapiente o perdita nel 2023, gli incrementi netti generano un'eccedenza ACE che può essere compensata nei redditi positivi futuri dal 2024 in poi, senza limiti temporali. In conclusione, le aziende dovrebbero valutare con attenzione le opportunità presentate dalla scadenza dell'ACE e adottare strategie mirate per massimizzare i benefici fiscali.