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La possibilità di esercitare la detrazione dell’IVA a credito sulle fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trova applicazione qualora l’emissione e la ricezione della fattura si verifichino in annualità diverse. Al fine di individuare il momento di esercizio della detrazione dell’imposta relativa alle fatture emesse a fine 2023, occorre quindi aver riguardo all’anno di ricezione del documento elettronico (2023 o 2024).
L’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, prevede che il diritto alla detrazione dell’IVA sorga nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA secondo i criteri espressamente indicati dall’art. 6, D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, alla data di consegna dei beni per le cessioni di beni e alla data di pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizio).
A decorrere dal 1° gennaio 2017, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato, previa annotazione della fattura nel Registro IVA acquisti, qualora ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
Tale diritto può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
L’art. 1, D.P.R. n. 100/1998, consente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA nella liquidazione IVA relativa al mese di effettuazione dell’operazione, ancorché la relativa fattura di acquisto sia ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo.
Pertanto, entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica, può essere portata in detrazione l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ipotizzando, ad esempio, un soggetto passivo (mensile) che abbia acquistato dei beni il 20 ottobre 2023, con consegna degli stessi nel mese di ottobre e ricevimento della relativa fattura il 5 novembre 2023, la relativa IVA a credito, previa annotazione della fattura nel Registro IVA acquisti entro il 15 novembre 2023, confluisce nella liquidazione IVA del mese di ottobre (entro il 15 novembre, infatti, è stata ricevuta ed annotata la fattura relativa all’operazione effettuata nel mese di ottobre). In mancanza di annotazione del documento entro il 15 novembre, la fattura può essere annotata dal 16 novembre, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di novembre.
Tale possibilità, tuttavia, non può essere applicata alle fatture di acquisto (comprese le fatture differite) relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute l’anno successivo (c.d. fatture a cavallo d’anno), ossia alle operazioni la cui esigibilità (il momento di effettuazione delle operazioni) si realizza nell’anno precedente a quello di ricezione del documento. In tale ipotesi, infatti, la detrazione dell’imposta deve essere esercitata nell’anno di ricevimento del documento.
Ipotizzando, ad esempio, un soggetto passivo (mensile) che abbia acquistato dei beni il 22 dicembre 2023, con consegna degli stessi nel mese di dicembre e ricevimento della relativa fattura il 5 gennaio 2024, la relativa imposta a credito, previa annotazione della fattura nel Registro IVA acquisti entro il 15 gennaio 2024, confluisce nella liquidazione IVA del mese di gennaio.
Relativamente alle fatture emesse a fine 2023, pertanto, il momento di esercizio della detrazione dell’IVA a credito è collegato alla data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente e/o committente (nel 2023 o nel 2024).
Si evidenzia, tuttavia, che l’art. 7, comma 1, lett. d), Legge n. 111/2023 (c.d. Legge delega per la Riforma Fiscale), prevede la possibilità di computare nella liquidazione del mese di dicembre 2024, l’IVA a credito derivante da un’operazione effettuata a fine dicembre di tale anno il cui documento è ricevuto dall’acquirente entro il 15 gennaio 2025.
Per determinare il momento in cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativamente alle fatture emesse a fine 2023, occorre distinguere in base alla data di ricevimento del documento di acquisto.
L’imposta relativa alle fatture emesse nel 2023 e ricevute dall’acquirente entro il 31 dicembre 2023 può essere detratta:
Ipotizzando, ad esempio, un soggetto passivo (trimestrale) che abbia acquistato dei beni il 28 dicembre 2023, per i quali è emessa una fattura immediata, ricevuta dall’acquirente il 31 dicembre 2023, il documento può essere annotato nel Registro IVA acquisti entro il 31 dicembre 2023, con detrazione della relativa imposta nell’ambito della relativa liquidazione periodica.
In alternativa, il documento può essere annotato entro il 30 aprile 2024 in un apposito sezionale del Registro IVA acquisti, riservato alle operazioni 2023, con detrazione della relativa imposta nell’ambito del Modello IVA 2024 (relativo al 2023).
L’imposta relativa alle fatture emesse nel 2023 e ricevute dall’acquirente nel 2024 può essere detratta:
Ipotizzando, ad esempio, un soggetto passivo (mensile) che acquistati dei beni il 16 dicembre e il 20 dicembre 2023 (documentati dai relativi DDT), la cui fattura differita è emessa il 31 dicembre 2023 ma viene ricevuta dall’acquirente solo il 5 gennaio 2024, la relativa IVA a credito, previa annotazione della fattura nel Registro IVA acquisti, confluisce nella liquidazione IVA del mese di gennaio (da effettuare entro il 16 febbraio 2024.