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Come noto, l’art. 9, comma 3, D.L. n. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto (una somma di denaro) a favore dei contribuenti, persone fisiche:
Ai sensi del nuovo comma 8-bis.1 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, il reddito di riferimento deve essere determinato considerando la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, dal contribuente, dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile o dal convivente presente nel nucleo familiare, nonché dai familiari di cui all’art. 12, TUIR, presenti nel nucleo familiare e fiscalmente a carico. Tale sommatoria di redditi deve poi essere suddivisa per una determinata quota, determinata in base al numero dei componenti il nucleo familiare.
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composizione nucleo familiare |
quota di divisione del reddito complessivo del nucleo familiare |
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Contribuente |
1 |
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Contribuente più coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente |
2 |
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Contribuente più coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente più 1 familiare fiscalmente a carico |
2,5* |
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Contribuente più coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente più due familiari fiscalmente a carico |
3* |
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Contribuente più coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente più tre o più familiari fiscalmente a carico |
4* |
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In assenza del coniuge, del soggetto legato da unione civile o del convivente, tale valore va diminuito di “1” (quota attribuita per la presenza dello stesso). |
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Tra gli interventi di cui all’art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, D.L. n. 34/2020, rientrano quelli eseguiti da condomini e persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) o sulla singola unità immobiliare posta all’interno dell’edificio o del condominio, nonché per gli interventi sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale effettuati dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile.
Il contributo è determinato in base alle spese agevolabili con la detrazione del 90% sostenute direttamente dal richiedente o imputate allo stesso per gli interventi condominiali, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, anche in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. In ogni caso, il contributo non può essere superiore al 10% delle spese ammissibili (l’importo massimo del contributo, pertanto, ammonta a 9.600 euro).
Con D.M. 31 luglio 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
Con il successivo Provvedimento 22 settembre 2023, Prot. n. 332648/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in esame. Il Provvedimento, in particolare, ha previsto che la domanda di contributo dovesse essere presentata nel periodo 2-31 ottobre 2023.
Il Provvedimento ha altresì previsto che, una volta decorso il termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle Entrate proceda alla ripartizione delle risorse finanziarie attribuite al contributo in esame, pari a complessivi 20 milioni di euro, sulla base degli importi dei contributi richiesti nelle istanze validamente presentate.
In particolare, se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza; invece, se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10% e il 100%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante; infine, se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%.
Con Provvedimento 24 novembre 2023, Prot. n. 411179/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale effettivamente spettante del contributo a fondo perduto. In particolare, poiché l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate risulta inferiore alle risorse finanziarie stanziate, la suddetta percentuale è pari al 100% (così, ad esempio, in presenza di un ammontare di spese sostenute pari a 80.000 euro, indicato nell’istanza trasmessa all’Agenzia delle Entrate, al richiedente è confermata l’erogazione di un contributo pari a 8.000 euro).
In conclusione, si rammenta che il contributo, erogato dall’Agenzia delle Entrate con accredito diretto sul conto corrente indicato nella domanda di contributo, non produce effetti fiscali in capo al beneficiario.