Dopo l’approvazione del Disegno di Legge di Bilancio da parte del Senato, con l’introduzione di alcuni correttivi, il provvedimento passa alla Commissione che, entro il 28 dicembre, dovrebbe far pervenire il testo alla Camera per la definitiva approvazione.
Nel corso dell’iter di approvazione, il Disegno di Legge di Bilancio elaborato dal Consiglio dei Ministri nel mese di ottobre ha subito alcune modifiche prima dell’approvazione al Senato.
Si segnala che è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2024 degli interventi del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.
La garanzia del Fondo Prima Casa è fruibile da tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo in Italia o all’estero, salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Il Fondo interviene qualora l’ammontare del finanziamento sia superiore a 250.000 euro con una garanzia pubblica pari al 50% dell’importo finanziato.
Ad alcune categorie è riconosciuta la priorità nell’accesso al beneficio del Fondo e l’applicazione di un tasso effettivo globale non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economie e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108. Rientrano tra questi soggetti:
- le giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni;
- i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
- i conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- i giovani di età inferiore a 36 anni.
L’articolo 64 del D.L. 73/2021 ha previsto inoltre la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
Tale previsione, già prorogata fino al 31 dicembre 2023, è ora stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2024.
Pertanto, anche per le domande presentate nel 2024, la garanzia elevata all’80% può essere riconosciuta, ricorrendone le condizioni, anche nei casi in cui il Tasso effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Qualora il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.
Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esame in sede referente sono state introdotte disposizioni aggiuntive prevedendo che, per l’anno 2024, siano incluse tra le categorie aventi priorità i nuclei familiari che:
- includono tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
- includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui.
Proroga dell’aliquota agevolata del pellet
È stata prevista la proroga dell’aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, per la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
Non è stato previsto invece alcun intervento per le percentuali di compensazione applicabili alla cessione di legna da ardere.
Locazioni brevi
Rispetto alla prima versione della bozza di legge, si prevede che ai contratti di locazione breve per i quali può trovare applicazione il regime opzionale della cosiddetta “cedolare secca”, si applicherà l’aliquota del 26%. Tale aliquota potrà essere ridotta al 21% limitatamente ad una sola unità immobiliare espressamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Tale modifica ha poi indotto il Legislatore ad introdurre un correttivo in relazione alla ritenuta operata dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione. In tal caso la ritenuta viene mantenuta nella misura del 21%, prevedendo, però, che detta ritenuta venga operata a titolo d’acconto. Conseguentemente, il titolare dell’immobile dovrà indicare il reddito percepito e la relativa ritenuta operata dall’intermediario nella propria dichiarazione dei redditi versando l’eventuale integrazione.
Fringe benefits
Anche sui fringe benefits si prevede un’ulteriore estensione del regime di esenzione. Si dispone che, per il periodo d’imposta 2024, l’esenzione tributaria e contributiva si applichi ne limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori, elevato a 2.000 euro per coloro che hanno dei figli a carico.
Rientrano nel regime di esenzione, entro le suddette soglie, anche il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Si conferma invece l’esonero contributivo per i lavoratori pubblici e privati, con esclusione di quelli domestici già previsto dall’anno 2022. Tale esonero si applica nella misura del 6% quando l’imponibile mensile della retribuzione è inferiore a 2.692 euro e nella misura del 7% quando tale imponibile non supera la soglia di 1.923 euro.
Come anticipato dal Vice Ministro del MEF, Maurizio Leo, in occasione del Convegno organizzato da ConsulenzaAgricola.it lo scorso 20 dicembre, non vi sono spazi nel D.D.L. Bilancio per confermare l’esonero IRPEF per i redditi dei terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti all’INPS.
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