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Nell’ambito delle disposizioni attuative del primo modulo della c.d. Riforma fiscale, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo contenente la revisione dell’IRPEF e delle detrazioni fiscali.
In particolare, con la modifica dell’art. 11, comma 1, TUIR, il decreto legislativo in esame prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, la riduzione degli scaglioni di reddito (da quattro a tre) e delle relative aliquote IRPEF, così come di seguito sintetizzato.
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FINO ALL’ANNO 2023 |
DALL'ANNO 2024 |
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Fino a 15.000 euro |
23% |
Fino a 28.000 euro |
23% |
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Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro |
25% |
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Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro |
35% |
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro |
35% |
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Oltre 50.000 euro |
43% |
Oltre 50.000 euro |
43% |
Inoltre, il decreto legislativo in esame dispone, per l’anno 2024 e per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione relativa ai seguenti oneri:
Rispetto a quanto previsto dalla bozza del decreto legislativo, la riduzione della detrazione non trova dunque più applicazione per le:
Ai fini dell’applicazione della diminuzione di 260 euro, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR.
Relativamente alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), TUIR, è previsto, sempre per il periodo d’imposta 2024, che in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l’importo di tali detrazioni sia pari a 1.955 euro (contro gli 1.880 euro attualmente previsti). In questo modo, la detrazione è la stessa prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (c.d. no tax area).
Come noto, l’art. 1, D.L. n. 3/2020, ha introdotto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. bonus IRPEF, pari a 1.200 euro, a favore dei soggetti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.
Il trattamento integrativo è altresì riconosciuto qualora il reddito complessivo risulti superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni (ad esempio, per carichi di famiglia, lavoro dipendente, interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, ecc.) sia superiore all’imposta lorda.
Ora, il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri prevede, per l’anno 2024, che la somma a titolo di trattamento integrativo sia riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro nel caso in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore alla detrazione di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), TUIR, diminuita di un importo pari a 75 euro rapportato al periodo di lavoro dell’anno (tale importo deriva dall’aumento della detrazione per lavoro dipendente).
Da ultimo, il decreto legislativo in esame prevede che ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e relative addizionali, per il 2024 e il 2025 debba essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni sopra esaminate, ossia la riduzione delle aliquote (da quattro a tre) e l’innalzamento delle detrazioni di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), TUIR.