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Con la Sentenza n. 34419, depositata lo scorso 11 dicembre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse in merito alla distinzione tra crediti d’imposta “inesistenti” e “non spettanti”.
La sentenza delinea altresì le principali conseguenze derivanti da tale dicotomia, tanto sul versante dei termini di decadenza per l’accertamento, quanto su quello delle sanzioni amministrative applicabili.
In sintesi, la Corte ha statuito che:
Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte appare senz’altro condivisibile, anche perché consente di risolvere altre importanti ricadute pratiche scaturenti dalla distinzione tra inesistenza e non spettanza (ad esempio, in tema di riscossione provvisoria).
Tuttavia, mette conto evidenziare che lo schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo, in attuazione della delega fiscale, rischia di rendere già in parte superata la pronuncia della Corte. Il testo del nuovo articolo 38-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede infatti un generalizzato termine di decadenza di otto anni dall’utilizzo del credito, a prescindere dalla sua inesistenza o non spettanza.