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Con Risposta a Interpello n. 476 del 15 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’ambito applicativo, ai fini della relativa tassazione, dell’indennità riconosciuta a seguito di un parziale esproprio per pubblica utilità di un terreno.
L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, ha precisato che l’indennità corrisposta per il deprezzamento dell’area non espropriata costituisce parte integrante dell’indennità di esproprio e, pertanto, deve essere anch’essa assoggettata alla ritenuta del 20% a titolo di imposta.
Nell’ambito della Risposta a Interpello n. 476/2023, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una persona fisica, comproprietaria di un immobile con aree pertinenziali, interessato da una procedura ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale ed opere ad esso connesse.
A seguito di un contenzioso, al soggetto istante è stata riconosciuta una somma di denaro a titolo di:
Tale somma di denaro è stata quindi integralmente assoggettata alla ritenuta del 20% di cui all’art. 35, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 (c.d. TUEPU, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Espropriazione per Pubblica Utilità).
Secondo il soggetto istante, tuttavia, possono essere assoggettate a tassazione le sole somme riconosciute a titolo di indennità di esproprio e di occupazione, e non anche quelle corrisposte a titolo di indennità per il deprezzamento della parte residua dell'immobile espropriato.
A parere dell'istante, infatti, tali ultime somme rappresentano un indennizzo da danno emergente e non da lucro cessante, finalizzato a ristorare la perdita della capacità edificatoria dell'area non espropriata, da non assoggettare alla ritenuta a titolo di imposta.
In relazione all’istanza in esame, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto evidenziato che le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, rientrano tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.
Ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, tali indennità devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20%, con la possibilità del contribuente di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria, con il computo della ritenuta a titolo di acconto.
Ciò premesso, l’Amministrazione Finanziaria ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indennizzo riconosciuto al proprietario non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione della possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza 7 ottobre 2016, n. 20241). In caso di espropriazione parziale per pubblica utilità, l’indennizzo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato, è da intendersi ricompreso nell’indennità di espropriazione che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal proprietario per effetto del provvedimento ablativo.
Pertanto, l'indennità corrisposta per il deprezzamento dell'area non espropriata, costituendo parte integrante dell'indennità di esproprio in forza del costante orientamento della giurisprudenza di cassazione, deve essere anch’essa assoggettata all’ordinaria tassazione prevista dall’art. 35 del TUEPU.
In sede di dichiarazione dei redditi, il soggetto istante può optare per la tassazione ordinaria dell’intera somma percepita, comprensiva dell’indennità per deprezzamento, facendo rientrare tali redditi tra le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, la cui base imponibile è determinata ai sensi del successivo art. 68, TUIR.