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Con Risposta a Interpello n. 478 del 18 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i crediti d’imposta maturati a seguito dell’applicazione del c.d. sconto in fattura su interventi edilizi di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020 (c.d. Superbonus), possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per il pagamento dei debiti previdenziali e contributivi relativi al personale dipendente.
Infatti, la norma di interpretazione autentica del comma 1 dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, recata dall'art. 2quater, D.L. n. 11/2023, precisa espressamente che la compensazione orizzontale può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'art. 121, D.L. n. 34/2020 (ossia, i crediti d’imposta acquisiti mediante il c.d. sconto in fattura), nei confronti di enti impositori diversi.
Dunque, tale norma d'interpretazione autentica chiarisce, con valenza anche per il passato, che è possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi relativi al proprio personale dipendente anche attraverso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi.
Peraltro, i crediti da Superbonus non soggiacciono agli ordinati limiti di utilizzo recati dall'art. 34, Legge n. 388/2000 (pari a 2 milioni di euro annui), dall’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (pari a 250.000 euro annui) e dall'art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010 (preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro).
Trovano, invece, applicazione i limiti recati dall’art. 121, D.L. n. 34/2020, per effetto del quale i crediti d’imposta in esame possono essere utilizzati in compensazione orizzontale con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere neppure chiesta a rimborso.