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pacchetto-ortofloro-plus L'area edificabile ceduta dall'imprenditore agricolo sconta l'imposta di registro

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con lasentenza n. 8327 del 2014, la corte di cassazione ha stabilito che la cessione di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo non costituisce un’operazione soggetta ad iva, ma bensì sconta l’imposta di registro in misura proporzionale. la sentenza è stata emessa in seguito ad un contenzioso nato dall’emissione di un avviso di accertamento da parte del fisco nei confronti di una s.r.l. la quale aveva acquistato dei terreni edificabili da imprenditori agricoli. la società sosteneva la legittimità dell’assoggettamento ad iva delle cessione dei terreni edificabili, in quanto il terreno era considerato strumentale all’attività agricola. l’agenzia, come riportato nell’avviso di accertamento, sosteneva che l’operazione avrebbe dovuto scontare l’imposta di registro in misura proporzionale, in quanto non sussistono i presupposti di applicazione dell’iva. secondo una consolidata parassi dell’amministrazione finanziaria per poter assoggettare ad iva la vendita di un terreno edificabile detenuto da un imprenditore agricolo, il terreno stesso deve essere utilizzato precedentemente per le attività di cui all’art. 2135 del c.c. ne conviene che, per poter provvedere all’assoggettamento di tale operazione all’imposta sul valore aggiunto, devono essere soddisfatti due requisiti:. - il terreno deve essere edificabile;. - il terreno deve essere stato utilizzato in precedenza per lo svolgimento delle attività agricole. in mancanza di uno dei due requisiti, l’operazione dovrà scontare l’imposta di registro in misura proporzionale. con la sopra menzionata pronuncia, la corte suprema ha disatteso i chiarimenti dell’amministrazione e ha stabilito che nel momento in cui un terreno diventa edificabile, esso perde la caratteristica di strumentalità all’attività agricola a prescindere dal fatto che sia utilizzato nell’ambito delle attività agricole; pertanto la sua cessione non rientra tra le operazioni imponibili soggette ad iva ex art. 1 del d.p.r. 633/72, ma tra gli atti soggetti ad imposta proporzionale di registro. ©riproduzione riservata
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