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Con Risposta ad Interpello n. 477 del 15 dicembre 2023, l’Agenzia Entrate si è espressa sul trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette delle spese sostenute per l’acquisto e la ricarica di un’autovettura elettrica utilizzata per l’esercizio di un’attività economica.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, in particolare, i veicoli ad alimentazione elettrica sono equiparabili ai veicoli a motore e, pertanto, alle spese sostenute per gli stessi sono applicabili le ordinarie percentuali di detrazione IVA e di deduzione dei costi.
La disciplina della detraibilità dell’IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese è contenuta nell’art. 19-bis1, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale per “veicoli stradali a motore” si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto.
L’imposta corrisposta per l’acquisto o l’importazione dei veicoli stradali a motore e delle relative componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura ridotta del 40%. Tuttavia, tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, oppure rappresentino l’oggetto dell’attività propria dell’impresa.
Nel caso di specie, poiché la ricarica dell’autoveicolo elettrico è effettuata utilizzando la rete domestica del soggetto istante, la quota detraibile, ossia la quota delle spese riferibile all’attività d’impresa, deve essere quantificata, sulla base di criteri oggettivi, in base all’effettivo utilizzo per l’esercizio dell’attività stessa.
La componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche è da ritenersi compresa nella definizione di “carburante per autotrazione” recata dalla lett. d) dell’art. 19-bis1, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, il relativo costo è ammesso in detrazione nella stessa misura in cui è riconosciuta la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto dell’autoveicolo.
A tal fine, tuttavia, la spesa deve essere effettuata utilizzando mezzi di pagamento tracciabili, ossia carte di credito, di debito e prepagate, altri pagamenti elettronici che consentono l’addebito diretto in conto corrente, assegni e bonifici.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 164, comma 1, TUIR, prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, siano deducibili nella misura:
Inoltre, il comma 1-bis dell’art. 164, TUIR, dispone che tali percentuali di deduzione siano applicabili anche alle spese sostenute per il rifornimento di carburante dei veicoli, a condizione che i relativi pagamenti siano effettuati con mezzi tracciabili.
Nella Risposta ad interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella nozione di “carburante per autotrazione” di cui al comma 1-bis dell’art. 164, TUIR, può essere ricompresa anche la componente di energia elettrica destinata alla ricarica degli autoveicoli elettrici. Di conseguenza, anche le spese sostenute per l’energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici sono deducibili nelle misure ed alle condizioni sopra indicati.
A tal fine, tuttavia, il contribuente è tenuto a dimostrare l’entità ed il costo dell’energia elettrica utilizzata per il rifornimento della propria autovettura ai fini della deducibilità, per intero o pro quota, del relativo componente negativo di reddito.