Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
In risposta a un question time in Commissione Finanze, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla Legge n. 178/2020, non è necessaria l’indicazione nei D.D.T. di consegna dei beni agevolabili della norma istitutiva del beneficio fiscale. A tal fine è, tuttavia, necessario che la relativa fattura contenga espressamente i riferimenti ai D.D.T. nei quali tale indicazione è stata omessa.
Con la Risposta all’Interrogazione Parlamentare n. 5-01787, è dunque superata la rigida posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n. 270/2022 circa all’obbligo di indicazione della dicitura anche nei documenti di trasporto.
Il comma 1062 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, prevede che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta in esame, siano tenuti a conservare, a pena di revoca dello stesso, la documentazione atta a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine è richiesto che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolabili debbano contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, Legge n. 178/2020.
Con Circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolabili non sia stato indicato il corretto riferimento normativo, è possibile regolarizzare l’inadempimento, integrando i documenti anzidetti prima dell’avvio di eventuali attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria.
Successivamente, con Risposta a Interpello n. 270/2022, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che anche il documento di trasporto, al pari della fattura, assolve la funzione di dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e, pertanto, deve anch’esso riportare la norma istitutiva dell’agevolazione, ossia il richiamo all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, Legge n. 178/2020.
La mancata indicazione della norma di riferimento nei D.D.T. di consegna dei beni agevolabili pregiudica(va), dunque, il riconoscimento dell’agevolazione.
Le rigide indicazioni dell’Agenzia delle Entrate non sono state ora condivise dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che, con la risposta all’Interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 10 gennaio 2024, ha ritenuto tale interpretazione “forzata ed eccessivamente estensiva”.
In particolare, dopo aver ribadito l’obbligo di indicazione della norma di riferimento anche sui documenti di trasporto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che tale onere è da ritenersi assolto qualora la fattura, contenente il riferimento all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, Legge n. 178/2020, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa di riferimento.