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I Giudici si sono espressi riguardo al caso di una cessione di più partecipazioni effettuata al prezzo simbolico di 1 euro.
La Cassazione, nell’Ordinanza n. 35685 del 21 dicembre 2023, ha ribadito che - in tema di contratti di scambio - lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (cfr. Cass. 4 novembre 2015, n. 22657).
Secondo i Giudici, non è da ritenersi meramente apparente o simbolico il prezzo che, seppur pari a zero o a cifra che si approssima allo zero, si riferisca a un negozio che presenti carattere oneroso, in relazione all'assunzione da parte dell'acquirente, contestuale o con atti collegati, di obblighi connessi con il diritto acquistato come nel caso, ricorrente nella specie, dell'acquisizione di partecipazioni sociali che impongono al titolare ulteriori apporti finanziari pena l'azzeramento del valore di tali partecipazioni.
Invero, solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto (così, Cass. 4 novembre 2015, n. 22567; Cass. 19 aprile 2013, n. 9640).