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Il termine per notificare gli atti di recupero degli aiuti di Stato e de minimis, scadenti entro il 30 giugno 2024, è stato prorogato di un anno tramite una norma procedurale inserita nel Decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 6, del D.L. 215/2023).
La proroga si applica alla notifica degli atti di recupero dei crediti d'imposta, compresi quelli legati alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto connessi al COVID-19, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024.
L'obiettivo è consentire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e aiuti de minimis "automatici" o semiautomatici, per i quali le autorità responsabili non hanno adempiuto agli obblighi di registrazione nei registri nazionali.
La proroga non si applica a tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese, ma solo a quelli per i quali l'Agenzia delle Entrate non ha proceduto alla registrazione secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 115/2017.
Questo Decreto, attuativo dell'articolo 52 della Legge 234/2012, regola il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), finalizzato a garantire la conformità delle agevolazioni pubbliche alle normative comunitarie, prevenendo il cumulo di benefici e il superamento dei massimali.
Il Decreto Ministeriale 115/2017 stabilisce che gli aiuti individuali, non subordinati a provvedimenti di concessione o autorizzazione, si considerano concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale.
Per i crediti d'imposta ricevuti dalle imprese, l'Agenzia delle Entrate adempie a tali obblighi basandosi sulle informazioni fornite nella dichiarazione dei redditi del beneficiario.
A partire dal 2018, il modello di dichiarazione dei redditi include un prospetto denominato "Aiuti di Stato", da compilare per coloro che hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti de minimis.
Questo prospetto deve contenere informazioni non disponibili nelle basi dati dell'Agenzia delle Entrate, come la dimensione e la forma giuridica dell'impresa, il settore dell'aiuto e il codice ATECO corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto.
Gli atti di recupero dei crediti d'imposta devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il credito è stato utilizzato in compensazione (ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 600/1973).
L'omissione da parte del contribuente potrebbe comportare l'inadempimento degli obblighi di registrazione, con conseguente illegittimità automatica della fruizione dell'aiuto individuale secondo l'articolo 17, comma 2, del Decreto Ministeriale 115/2017.