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Con Determinazione 23 dicembre 2021, prot. n. 493869/RU, l’Agenzia delle Dogane, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, ha recepito nella legislazione nazionale le novità apportate dalla Direttiva n. 2018/1910/UE, c.d. “Direttiva Quick Fixes”, e dal Regolamento (UE) n. 2020/1197, in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
Le modifiche apportate alla disciplina degli elenchi hanno imposto l’approvazione di nuovi modelli e di nuove istruzioni di compilazione, nonché l’aggiornamento delle specifiche tecniche e dei tracciati record degli elenchi. Tra gli elenchi riepilogativi è stato poi inserito il nuovo Modello INTRA 1-sexies, nel quale devono essere indicate le informazioni relative all’identità ed al numero identificativo IVA attribuito al soggetto destinatario di beni consegnati in regime di call-off stock.
Tra le tante novità apportate assume poi particolare rilievo l’abolizione dell’obbligo di presentazione trimestrale dei modelli riferiti agli acquisti di beni e servizi (Modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater), nonché l’obbligo di indicare nel modello relativo alle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) l’indicazione del Paese di origine.
L’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni comunitarie ricorre in capo:
Negli elenchi riepilogativi devono essere comunicate le seguenti operazioni:
In relazione alle prestazioni di servizi, si ricorda che per le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nel Paese membro in cui è stabilito il committente, non ricorre l’obbligo di presentazione degli elenchi.
Di conseguenza, qualora il committente sia stabilito in Italia, non è dovuta la presentazione degli elenchi per le prestazioni che sono non imponibili o esenti sulla base della normativa domestica; qualora il committente sia stabilito in un altro Stato membro, invece, il prestatore italiano è tenuto ad accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente.
A tale fine, l’Amministrazione Finanziaria suggerisce di richiedere ed ottenere una dichiarazione del committente in cui questi attesti che la prestazione ricevuta è esente o non imponibile nel proprio Paese membro di stabilimento. In mancanza di tale dichiarazione, il soggetto passivo può non includere la prestazione negli elenchi solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per tale prestazione non risulta dovuta l’imposta nello Stato membro di stabilimento del committente.
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MODELLO |
DESCRIZIONE |
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Modello INTRA 1-bis |
Cessione di beni registrate nel periodo di riferimento |
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Modello INTRA 1-ter |
Rettifiche alle cessioni di beni relative ai periodi precedenti |
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Modello INTRA 1-quater |
Servizi resi registrati nel periodo di riferimento |
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Modello INTRA 1-quinquies |
Rettifiche ai servizi resi relative ai periodi precedenti |
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Modello INTRA 2-bis |
Acquisti di beni registrati nel periodo di riferimento |
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Modello INTRA 2-ter |
Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti |
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Modello INTRA 2-quater |
Servizi ricevuti registrati nel periodo di riferimento |
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Modello INTRA 2-quinquies |
Rettifiche ai servizi ricevuti relative ai periodi precedenti |
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Modello INTRA-1 sexies |
Operazioni in regime di call-off stock |
Nei Modelli INTRASTAT devono essere rilevati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, nel periodo di riferimento. La presentazione degli elenchi è quindi collegata con il momento in cui la fattura è stata registrata o, comunque, doveva essere registrata, ancorché tale annotazione non sia stata effettuata.
Tuttavia, le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni è stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere comprese negli elenchi con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse.
Tale eccezione riguarda esclusivamente il pagamento anticipato del corrispettivo o l’emissione anticipata della fattura, effettuata sulla base di un acconto contrattualmente previsto. Diversamente, nel caso in cui per motivi tecnico-aziendali il documento venga emesso in un momento anteriore rispetto a quello in cui i beni sono materialmente spediti, l'operazione deve essere indicata nel Modello INTRASTAT relativo al periodo in cui è registrata (o doveva essere registrata) la fattura.
Nel Modello INTRA 2-bis, invece, gli acquisti intracomunitari di beni devono essere indicati avendo riguardo al periodo in cui la merce entra in Italia, oppure al mese, di calendario, nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’IVA e la stessa diventa esigibile.
A tal fine si ricorda che l’art. 47, comma 1, D.L. n. 331/1993, prevede che le fatture relative agli acquisti intracomunitari di beni, integrate con l’aliquota e l’imposta, siano annotate nel registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese precedente. Le fatture devono essere poi annotate nel registro IVA acquisti al fine di operare la detrazione dell’imposta. Tuttavia, se l’intervallo temporale tra l’acquisto e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è da individuarsi nel mese in cui i beni entrano in Italia.
Gli elenchi riepilogativi, predisposti in formato elettronico, devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale. In alternativa, i Modelli INTRASTAT possono essere trasmessi attraverso i Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti in possesso dell’abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline. La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati.
Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane è disponibile l’applicazione Intr@Web, per la compilazione ed il controllo della comunicazione, oltre che per l’effettuazione della trasmissione telematica degli elenchi.
I Modelli INTRASTAT devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (tuttavia, qualora tale termine cada di sabato o in un giorno festivo, la trasmissione degli elenchi può essere effettuata il primo giorno feriale successivo).
Di seguito proponiamo, in forma tabellare, i termini di presentazione degli elenchi per l’annualità 2024.
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ANNO 2024 |
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PERIODICITÀ MENSILE |
PERIODICITÀ TRIMESTRALE |
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Gennaio |
26 febbraio 2024 |
Primo trimestre |
26 aprile 2024 |
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Febbraio |
25 marzo 2024 |
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Marzo |
26 aprile 2024 |
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Aprile |
27 maggio 2024 |
Secondo trimestre |
25 luglio 2024 |
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Maggio |
25 giugno 2024 |
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Giugno |
25 luglio 2024 |
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Luglio |
26 agosto 2024 |
Terzo trimestre |
25 ottobre 2024 |
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Agosto |
25 settembre 2024 |
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Settembre |
25 ottobre 2024 |
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Ottobre |
25 novembre 2024 |
Quarto trimestre |
27 gennaio 2025 |
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Novembre |
27 dicembre 2024 |
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Dicembre |
27 gennaio 2025 |
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I modelli relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (Modello INTRA 1-bis) e alle prestazioni di servizi rese (Modello INTRA 1-quater) devono essere presentati, ai fini fiscali, con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso operatori comunitari non superiore a 50.000 euro. In tutti gli altri casi ricorre l’obbligo di presentazione mensile.
La compilazione dei dati con finalità statistica è obbligatoria nel caso in cui i soggetti passivi abbiano realizzato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari superiore a 100.000 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata definitivamente abolita la possibilità di presentare con periodicità trimestrale gli elenchi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis) e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-quater).
È previsto, in particolare, che:
In assenza di operazioni attive e passive nel mese o trimestre di riferimento, i modelli non devono essere presentati.
I soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno, invece, sono tenuti alla presentazione trimestrale degli elenchi INTRA 1-bis e INTRA 1-quater con cadenza trimestrale sino a che non viene superata la soglia di 50.000 euro. Con riferimento agli elenchi INTRA 2-bis e INTRA 2-quater, l’obbligo di presentazione, con periodicità mensile, non sussiste sino a quando non sono superati, rispettivamente, i limiti di 350.000 euro e 100.000 euro con riferimento alle singole categorie di operazioni. Al di sotto di tali soglie non è richiesta la presentazione dei modelli.
La verifica circa il superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni. Di conseguenza, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità trimestrale e superano, nel corso di un trimestre, la soglia di riferimento prevista, sono tenuti a presentare l’elenco con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.
Dunque, nel caso in cui la soglia di riferimento sia superata nel corso di un trimestre, il soggetto passivo è tenuto alla presentazione dei Modelli INTRA 1-bis e INTRA 1-quater con periodicità mensile anche per i mesi già trascorsi dello stesso trimestre. Pertanto, contestualmente alla presentazione del primo elenco INTRA 1 mensile, devono essere presentati anche gli elenchi mensili relativi agli altri mesi del trimestre.