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Con il Provvedimento 15 gennaio 2024, prot. n. 8230/2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Dichiarazione annuale IVA relativo al 2023, ossia il Modello IVA 2024, unitamente alle relative istruzioni (le specifiche tecniche per la trasmissione della dichiarazione saranno invece approvate da un successivo provvedimento).
Il Modello IVA annuale, si ricorda, deve essere presentato nel periodo 1° febbraio - 30 aprile 2024. Tuttavia, qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2023 nell’ambito del Modello IVA (quadro VP), il modello dichiarativo deve essere presentato entro il 29 febbraio 2024.
In alternativa al Modello IVA ordinario, i soggetti passivi che hanno determinato l’imposta secondo le regole generali della disciplina IVA (dunque, non i contribuenti che applicano il regime speciale per l’agricoltura), possono utilizzare il Modello IVA BASE 2024.
In ogni caso, dall’obbligo di presentazione del Modello IVA annuale restano esclusi i produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, riservato alle imprese con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro di cui almeno due terzi derivante dalla cessione di prodotti agricoli.
Tale esonero cessa a partire dall’esercizio successivo nel quale è superata la soglia dei 7.000 euro, ovvero dall’esercizio in corso qualora il produttore agricolo abbia venduto più di un terzo di prodotto non agricoli nel corso dell’esercizio.
Al ricorrere della prima ipotesi, dunque, il produttore agricolo che ha superato la soglia di 7.000 euro nel corso del 2023, non è tenuto alla presentazione del Modello IVA relativo all’anno 2023, ma dal 2024 dovrà applicare il regime speciale agricolo o il regime ordinario e sarà quindi soggetto a tutti gli obblighi e gli adempimenti IVA, compreso l’onere di presentazione della dichiarazione annuale.
Nella seconda ipotesi, invece, il produttore agricolo che ha ceduto più di un terzo di prodotti non agricoli, fuoriesce dal regime di esonero nell’esercizio stesso in cui questo avviene. Pertanto, se nel 2023 l’agricoltore esonerato ha ceduto più di un terzo di prodotti non agricoli, questi sarà tenuto a presentare la dichiarazione annuale relativa all’annualità 2023.
Da ultimo, sono esonerati dall’obbligo di presentazione del modello dichiarativo i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla categoria ATECO “02.30” ed i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
Esaminiamo di seguito le novità apportate al modello dichiarativo.
Come noto, la Legge n. 197/2022, c.d. “Legge di Bilancio 2023”, non ha rinnovato la percentuale di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina fissata nella maggior misura del 9,5%, con la conseguenza che, dal 1° gennaio 2023, la percentuale di compensazione applicabile alle cessioni e agli acquisti di animali vivi della specie bovina e suina è tornata alle misure ordinarie, pari al:
Pertanto, nella sezione 1 del rigo VE è stato:
Allo stesso modo, nella sezione 1 del quadro VF è stato aggiunto il rigo VF5, relativo alla percentuale di compensazione del 7%, ed è stato soppresso il rigo relativo alle operazioni passive con percentuale del 9,5%. Le stesse modifiche sono state infine apportate alla sezione 3-B, con riguardo al rigo VF42.
L’art. 1, commi 513 e 514, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha esteso alle attività di oleoturismo, con effetto dal 1° gennaio 2020, le disposizioni relative all’attività di enoturismo di cui all’ art. 1, commi da 502 a 505, Legge n. 205/2017.
Di conseguenza, per i soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali, che esercitano l’attività di oleoturismo:
In alternativa, i soggetti che esercitano l’attività di oleoturismo possono optare per l’applicazione del regime ordinario. A tal fine occorre esercitare l’apposita opzione, vincolante per almeno un triennio e valida anche agli effetti delle imposte sul reddito, barrando la casella 1, “Opzione”, di cui al rigo VO36.
Per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito con le modalità ordinarie occorre, invece, barrare la neo introdotta casella 2, “Revoca” (nel Modello IVA 2024, in particolare, è possibile comunicare la revoca dell’opzione esercitata nell’ambito del Modello IVA 2021).
Il modello dichiarativo approvato dal Provvedimento 15 gennaio 2024, prot. n. 8230/2024, non contempla più i righi VA16 e VS23, riservati ai soggetti che hanno beneficiato dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Inoltre, in ossequio a quanto previsto dal c.d. “Decreto Adempimenti”, è stato soppresso il quadro VB, riservato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni di cui all’ art. 2, comma 36-vicies ter, D.L. n. 138/2011, prevista a favore dei soggetti che, per tutte le operazioni attive e passive, utilizzano strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.
Infatti, l’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 1/2024, ha eliminato, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, l’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari sia nel Modello IVA che nel Modello Redditi.
Nel rigo VF34, relativo al calcolo del pro-rata di detrazione, è stato poi eliminato il campo 9, riservato alle operazioni esenti di cui all’ art. 1, commi 452 e 453, Legge n. 178/2020, ossia:
È stato infine eliminato il quadro CS, che consentiva ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il “caro bollette” di cui all’ art. 37, D.L. n. 21/2022, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi.