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Il prossimo 31 gennaio 2024 scade il termine per la presentazione della denuncia annuale di variazione colturale dei terreni relativa all’anno 2023.
La denuncia, in particolare, deve essere presentata al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, compilando l’apposito modello 26 ovvero utilizzando la procedura telematica associata al software Docte 2.0, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’avvenuta variazione.
L’adempimento in esame è assai importante, poiché le variazioni denunciate si riflettono sulla determinazione dei redditi fondiari da dichiarare ai fini dell’imposizione diretta.
Le modifiche intervenute sulle colture possono dare origine a variazioni in diminuzione o in aumento del reddito fondiario ed il contribuente che presenta tempestivamente la corrispondente denuncia subisce conseguenze diverse a seconda che il nuovo reddito abbia segno positivo o negativo.
Nel caso di variazioni che determinano un aumento del reddito, le stesse hanno effetto dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate. Le variazioni in diminuzione, invece, possono essere fatte valere già dall’anno in cui si sono verificate, a condizione che venga rispettato il termine di legge per la presentazione della denuncia di variazione (ad esempio, anno di variazione 2023, denuncia presentata entro il 31 gennaio 2024, la variazione in diminuzione è applicabile già dall’anno 2023).
Gli effetti della tardiva presentazione della denuncia variano a seconda della tipologia di variazione:
Sul punto si ricorda che i redditi fondiari sono distinti, ai fini IRPEF, in reddito dominicale e reddito agrario. Il reddito dominicale, sempre imputato al proprietario del terreno, è la quota di reddito che remunera la proprietà del fondo e viene determinato in base alle tariffe d’estimo catastali in funzione della qualità e della classe del terreno, soggette a rettifica decennale, salvo diversa comunicazione.
Il reddito agrario, invece, riguarda l’utilizzo del terreno per finalità agricole e, quindi, deve essere dichiarato dal soggetto che svolge effettivamente l’attività agricola (che può essere anche l’affittuario del fondo).
Dall’obbligo in esame sono esonerati i titolari dei fondi soggetti a “riclassamento automatico”. Infatti, coloro che comunicano puntualmente ad AGEA, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l’uso del suolo sulle singole particelle, attraverso l’istanza volta a ottenere i contributi agricoli di fonte comunitaria, non devono più dichiarare i cambiamenti.
Sulla base di tali comunicazioni, infatti, AGEA comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della banca dati del catasto terreni. L’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali intervenute è quindi successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’elenco delle particelle interessate dalle variazioni è messo a disposizione dei contribuenti:
In tal modo, gli utenti possono controllare ed eventualmente segnalare, mediante una richiesta di rettifica, le incongruenze riscontrate tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del catasto terreni.
Riteniamo opportuno ricordare che i commi 1 e 2 dell’art. 29 del TUIR, definiscono la variazione del reddito domenicale in aumento, quelle che derivano da una variazione della coltura che insiste sul fondo la quale genera un maggior reddito. Viceversa, la variazione del reddito in diminuzione si considera nel momento in cui la cultura impiantata genera un minor reddito rispetto alla coltura annotata in catasto, oppure nel momento in cui si riduce la capacità produttiva del terreno, per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, o nel caso in cui si siano verificati eventi fitopatologici o entomologici che hanno colpito le piantagioni. Per quanto concerne i termini di scadenza, le variazioni in aumento devono essere comunicate entro il 31 gennaio successivo all’anno in cui si sono verificate e hanno decorrenza da tale anno. Invece, per quanto concerne le variazioni in diminuzione, esse hanno effetto a partire dall’anno in cui si sono verificate, nel caso in cui sia rispettata la scadenza del 31 gennaio; nel caso in cui venga presentata tardivamente, hanno effetto dall’anno in cui avviene la comunicazione. Nel caso in cui il terreno sia concesso in locazione, la denuncia potrà essere effettuata direttamente dall’affittuario. Ricordiamo, infine, che sono esenti dalla denuncia i contribuenti che, per richiedere i contributi agricoli CEE, hanno presentato ad AGEA la dichiarazione sull’uso del terreno.