Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Legge di Bilancio ha modificato la disciplina relativa ai costi associati alla detenzione di immobili e attività finanziarie all'estero, aumentando i costi legati all’applicazione delle aliquote IVIE e IVAFE che, dal 2024, aumenteranno rispetto agli anni precedenti.
Il comma 91 dell’art. 1 della Legge 213/2023, riscrivendo l'articolo 19 del D.L. 201/2011, ha modificato le aliquote IVIE e IVAFE che salgono rispettivamente all’1,06% e allo 0,40%.
L'incremento dell'aliquota IVAFE riguarda i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati, come specificato nel Decreto MEF del 4 maggio 1999 (lista dalla quale la Svizzera è appena uscita). Per gli altri investimenti finanziari all'estero, continua ad essere applicata un'aliquota dello 0,20%.
Per i contribuenti che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso, si prospetta un aumento significativo dell'aliquota IVIE, che passa quasi dallo 0,76% all'1,06%, rappresentando un incremento del 40%.
È importante notare che, simile all'IMU, è prevista un'esenzione per gli immobili e le pertinenze adibiti ad abitazione principale. Tuttavia, nel caso in cui l'immobile possa essere accatastato come A/1, A/8 e A/9, secondo le regole italiane, si applica un'aliquota ridotta dello 0,40%, che rimane invariata con la manovra 2024. È da sottolineare che è raro che un residente fiscale italiano possa effettivamente giustificare di avere un'abitazione principale all'estero, secondo le norme in vigore.
Bisogna chiarire che l'aumento dell'Imposta sul Valore degli Immobili (IVIE) da versare può variare a seconda di diversi fattori. Tuttavia, è plausibile ipotizzare che l'aumento effettivo, considerando le imposte estere detraibili, possa risultare in molti casi superiore al 40%, accentuando ulteriormente il significativo divario di tassazione tra i contribuenti che possiedono investimenti immobiliari simili, ma acquisiti in periodi o Paesi diversi.
Questa disparità di trattamento deriva dai criteri di tassazione che, come specificato nella Circolare 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate, individuano prioritariamente il valore imponibile da tassare come il costo di acquisto del bene o del diritto reale, determinato in base al costo o secondo i criteri legislativi del Paese in cui si trova l'immobile. È importante notare che l'IVIE viene versata dall'usufruttuario, a differenza dell'Imposta Municipale Unica (IMU), limitatamente al valore dell'usufrutto.
Nello specifico:
Tuttavia, per gli immobili situati nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (Norvegia e Islanda), il valore prioritario da utilizzare per determinare l'IVIE è quello catastale.