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I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o che, in caso d’inizio dell’attività, prevedono di realizzare) un volume di affari non superiore a 7.000 euro, beneficiano di un peculiare regime IVA semplificato, disciplinato dall’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.
Questi contribuenti, infatti, sono dispensati dalla generalità degli adempimenti IVA (tra cui, ad esempio, la liquidazione, il versamento dell’imposta e la presentazione della dichiarazione annuale), restando tenuti al solo obbligo di numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali.
Tuttavia, gli agricoltori esonerati sono comunque tenuti alla presentazione del Modello INTRA 12 di cui all’art. 49, comma 4, D.L. n. 331/1993, per dichiarare gli acquisti di beni e servizi, territorialmente rilevanti in Italia, nonché per acquisti intracomunitari di beni d’importo superiore a 10.000 euro annui.
Tra i soggetti obbligati alla presentazione del Modello INTRA 12 rientrano:
Nel modello deve essere indicato, tra l’altro, l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni e degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, l’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.
Con il Provvedimento 25 agosto 2015, prot. n. 2015/110450, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello INTRA 12 con le relative istruzioni.
L’aggiornamento si è reso necessario al fine di adeguare la struttura ed il contenuto del modello alle nuove previsioni recate dall’art. 49, D.L. n. 331/1993, con effetto dal 1° gennaio 2013, per effetto delle quali la presentazione del Modello INTRA 12 deve essere effettuata con riferimento al secondo mese precedente e non più con riferimento agli acquisti di beni e servizi registrati nel mese precedente.
Nel modello devono essere quindi indicati l’anno e il mese di riferimento, ossia:
Il Modello INTRA 12 deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Per la trasmissione in modalità telematica dei dati contenuti nel modello, devono essere rispettate le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B del Provvedimento 25 agosto 2015, prot. n. 2015/110450.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica sono obbligati a rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 1° ottobre 2015, il modello deve essere trasmesso entro la fine di ciascun mese, indicando l’ammontare degli acquisti le cui fatture sono state ricevute nel secondo mese precedente o, in caso di fornitore extracomunitario, l’ammontare degli acquisti effettuati nel secondo mese precedente (in precedenza il modello doveva essere presentato entro il mese successivo a quello di registrazione degli acquisti).
Di conseguenza, entro il 31 gennaio 2024 deve essere trasmesso il Modello INTRA 12 per dichiarare gli acquisti le cui fatture sono state ricevute nel mese di dicembre 2023.