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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 1/2024, attuativo della Riforma fiscale in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari, in vigore dal 13 gennaio 2024.
Oltre all’anticipazione del termine di presentazione del Modello Redditi e IRAP, il provvedimento interviene sulle modalità ed i termini di versamento delle relative imposte, introducendo peraltro una ulteriore rata, avente scadenza il 16 dicembre, per il versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sul reddito.
L’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, introduce, in via sperimentale, una nuova modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per i lavoratori dipendenti ed i pensionati.
A decorrere dal periodo d’imposta 2024, è previsto, in particolare, che l’Agenzia delle Entrate renda disponibili direttamente al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, in una apposita area riservata del proprio sito istituzionale.
Tali informazioni potranno essere quindi direttamente confermate o modificate dal contribuente, mediante un percorso guidato e con l’ausilio di un linguaggio semplificato. I dati così confermati o modificati saranno quindi automaticamente riportati nei corrispondenti campi della dichiarazione dei redditi, senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo.
È poi previsto che nei prossimi anni le stesse informazioni siano rese disponibili anche per il tramite degli intermediari delegati, che potranno a loro volta confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le modalità tecniche per consentire al contribuente, nonché, successivamente, agli intermediari, di accedere ai dati da confermare o modificare, saranno definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, con l’introduzione del comma 3-ter all’art. 5, D.Lgs. n. 175/2014, è previsto che l’esclusione dei controlli formali sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, operi anche in caso di presentazione del modello dichiarativo con tali nuove modalità semplificate.
L’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, amplia la platea dei soggetti che possono utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, ricomprendendovi, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, in via sperimentale, anche i contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione e, quindi, anche i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Anche in questo caso è prevista l’applicazione dell’art. 5, D.Lgs. n. 175/2014, ossia l’esclusione dal controllo formale dei dati inviati da soggetti terzi che non siano stati modificati; qualora la dichiarazione venga presentata con modifiche, i dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata continuano a non essere oggetto del controllo formale.
L’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, prevede, a decorrere dal 2024, che il Modello 730 possa essere presentato anche da parte delle persone fisiche, non titolari di Partita IVA, titolari di redditi differenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati.
È previsto, in particolare, che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello di dichiarazione semplificata stabilisca, per ciascun anno d'imposta, le tipologie reddituali che possono essere dichiarate in tale modello.
Inoltre, il successivo comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. n. 1/2024, dispone, sempre con effetto dal 2024, che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, che presentano il Modello 730, potranno, anche in presenza di un sostituto d'imposta, chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento delle somme dovute, a mezzo Modello F24, entro i termini ordinari (30 giugno).
L’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, prevede, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, la semplificazione della modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi in materia di imposte sui redditi, IRAP ed IVA.
È prevista, in particolare, la progressiva eliminazione da ciascun modello delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.
La norma prevede anche la progressiva riduzione delle informazioni da rendere in relazione ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici e da indicare nei modelli dichiarativi.
Dall’obbligo di indicazione in dichiarazione saranno esclusi, in particolare, i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione a mezzo Modello F24 di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, ancorché ne sia ammessa la cessione a terzi.
Tale semplificazione non troverà applicazione in relazione ai crediti d’imposta la cui indicazione nel Modello Redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (ad esempio, dati relativi ai crediti d’imposta Industria 4.0 ai fini del PNRR), ai crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis, ai crediti d’imposta ceduti ai sensi dell’art. 43-ter, D.P.R. n. 602/1973, nonché ai crediti d’imposta il cui importo maturato non è noto alle Pubbliche Amministrazioni.
Tuttavia, anche in relazione ai crediti per i quali continuerà a essere previsto l’obbligo di indicazione nel Modello Redditi, sarà comunque esclusa l’indicazione in dichiarazione del relativo utilizzo in compensazione orizzontale.
Inoltre, il comma 2 dell’art. 15, D.Lgs. n. 1/2024, prevede, sempre a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, che non ricorra più l’obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi e IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, al fine di ottenere la riduzione a metà delle sanzioni per violazione degli obblighi dichiarativi, comminate agli operatori economici con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal contante.
Con effetto dal 2 maggio 2024, l’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, anticipa, dal 30 novembre al 30 settembre, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ed IRAP.
Per i soggetti IRES il termine è anticipato all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (invece che entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).
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SOGGETTI IRPEF |
Presentazione del Modello Redditi e IRAP entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento |
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SOGGETTI IRES |
Presentazione del Modello Redditi e IRAP entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta |
Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi, per il predetto periodo d'imposta, i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.
Il successivo comma 2 dell’art. 11, D.Lgs. n. 1/2024, prevede, a decorrere dall’anno 2025, che le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ed IRAP possono essere presentate a partire dal 1° aprile, fermo restando il termine del 30 aprile per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata. Analoga disposizione è prevista per il Modello 770, che potrà essere dunque presentato a partire dal 1° aprile e fino al 31 ottobre di ciascun anno.
In relazione ai pagamenti ricorrenti aventi scadenze prestabilite (ad esempio, in caso di rateazione dei versamenti in autotassazione o di pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), l’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, introduce la possibilità per i contribuenti di inviare in un’unica soluzione tutti i Modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente.
Alle singole scadenze, l’Agenzia delle Entrate procederà quindi all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendone l’addebito sul conto corrente indicato.
I criteri e le modalità applicative di tale nuova previsione saranno definiti da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il successivo art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, introduce la possibilità di utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA, per tutti i versamenti ai quali si applica la disciplina dei versamenti unitari mediante Modello F24.
La definizione degli aspetti tecnici ed operativi e il perimetro progressivo di applicazione delle nuove modalità di pagamento saranno definiti da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 8, D.Lgs. n. 1/2024, interviene sulle modalità ed i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, a decorrere dai versamenti a saldo relativi al periodo d’imposta 2023.
In particolare, il comma 1 dell’art. 8, D.Lgs. n. 1/2024, elimina l’obbligo di esercizio dell’opzione al fine di fruire della rateazione delle imposte e introduce una ulteriore rata, avente scadenza il 16 dicembre (di conseguenza, i pagamenti rateali non devono più necessariamente concludersi entro il mese di novembre).
È poi disposta l’unificazione dei termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di Partita IVA al giorno 16 di ciascun mese (in precedenza, si ricorda, i versamenti rateali dovevano essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di Partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti).