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La compensazione orizzontale del credito IVA 2023 è ammessa, senza alcuna condizione e già dal 1° gennaio 2024, solo per importi non superiori alla soglia di 5.000 euro.
L’utilizzo di importi superiori a tale soglia, invece, è ammesso solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione del Modello IVA 2024 munito del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. Il Modello IVA 2024 può essere presentato già dal 1° febbraio 2024, al fine di utilizzare in compensazione l’eccedenza detraibile 2023 d’importo superiore a 5.000 euro.
Il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso, riportato all'anno successivo (per essere scomputato nelle liquidazioni periodiche IVA) o utilizzato in compensazione nel Modello F24 per il pagamento di altre imposte, contributi e premi.
L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA annuale è liberamente ammesso dal 1° gennaio dell’anno successivo solo per importi non superiori alla soglia di 5.000 euro. L’utilizzo di importi superiori a 5.000 euro richiede, invece, la previa presentazione del Modello IVA da cui emerge il credito, con apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo (tuttavia, a favore delle start up innovative di cui all'art. 25, D.L. n. 179/2012, iscritte nella Sezione speciale del Registro delle Imprese, la soglia di 5.000 euro è incrementata a 50.000 euro).
Il Modello F24 utilizzato per la compensazione del credito IVA deve poi essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall'importo del credito utilizzato.
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LE CONDIZIONI PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA ANNUALE |
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UTILIZZI SINO A 5.000 EURO |
La compensazione è liberamente ammessa dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito. Il relativo Modello F24 deve essere presentato a mezzo Entratel o Fisconline. |
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UTILIZZI OLTRE 5.000 EURO |
La compensazione è ammessa dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA 2023 munito del visto di conformità. Il relativo Modello F24 deve essere presentato mediante Entratel o Fisconline. |
I soggetti che dall’applicazione degli ISA hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il 2022 (Modello Redditi 2023) o a 8,5 dalla media semplice dei livelli di affidabilità 2021-2022 (Modello Redditi 2022/2023), sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2023 per importi non superiori a 50.000 euro annui (tale limite comprende l’utilizzo in compensazione del credito annuale IVA 2023 e dei crediti IVA trimestrali 2024). A tal fine, nel Modello IVA deve essere barrata la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”, presente nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.
Sul punto si evidenzia che il nuovo maggior limite di 70.000 euro, introdotto dall’art. 14, D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Adempimenti”, non trova applicazione in relazione al credito IVA 2023, poiché per tale annualità occorre ancora osservare il limite, pari a 50.000 euro, previsto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27 aprile 2023, prot. n. 140005/2023, volto all’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Il credito IVA maturato nel corso del 2023, pertanto, può essere liberamente utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino all’ammontare di 5.000 euro già dal 1° gennaio 2024. Una volta raggiunto detto limite, ogni successiva compensazione nel Modello F24 (anche se d’importo inferiore a 5.000 euro) è ammessa solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA 2024, relativo al 2023, munito del visto di conformità o, per le società soggette al controllo contabile, della sottoscrizione dell’organo di controllo (ad esempio, se il Modello IVA 2024 è presentato il 13 febbraio 2024, il credito IVA 2023 può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Modello F24 dal 23 febbraio 2024).
Le limitazioni sopraindicate operano con esclusivo riferimento alla compensazione orizzontale del credito IVA, ossia in caso di utilizzo del credito per il pagamento, a mezzo Modello F24, di imposte, contributi o premi diverse dall’IVA.
Non sussiste, invece, alcuna limitazione per la compensazione (verticale) del credito IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo, anche se esposta nel Modello F24 (il credito IVA 2023, ad esempio, può essere liberamente utilizzato per il versamento del saldo a debito della liquidazione IVA di gennaio 2024 o per il pagamento del saldo IVA annuale relativo al 2024).
Con C.M. n. 29/E/2010, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la compensazione verticale è ammessa soltanto se il credito IVA è maturato antecedentemente al debito con il quale viene compensato. Infatti, qualora il credito sia maturato successivamente al debito, la compensazione non può essere esposta nella Dichiarazione IVA e, pertanto, dovendo essere effettuata con il Modello F24, soggiace ai vincoli in esame.
La soglia annuale di 5.000 euro è da intendersi riferita all’anno di maturazione del credito, e non all’anno solare di utilizzo in compensazione; la stessa, inoltre, deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).
Di conseguenza, il credito IVA 2023 e gli eventuali crediti IVA trimestrali che matureranno nel corso del 2024, formano due distinti plafond di 5.000 euro, da utilizzare in compensazione orizzontale nel Modello F24.
L'obbligo di applicare la disciplina, infine, scatta soltanto in occasione dell’utilizzo che comporta il superamento del limite di 5.000 euro. Pertanto, fino al raggiungimento di detto limite, l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA non soggiace alle regole in esame, anche se il contribuente dispone di un’eccedenza a credito superiore a 5.000 euro e intende effettuare successivi utilizzi oltre soglia.
Ai fini delle limitazioni in esame, pertanto, assume rilievo l’ammontare effettivamente compensato nel corso dell’anno, non l’importo del credito emergente dalla Dichiarazione IVA annuale.
La compensazione orizzontale del credito IVA soggiace al limite massimo annuale di compensazioni di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, pari a 2 milioni di euro.
Opera poi il divieto di compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto, di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.
Occorre poi considerare che l’art. 1, comma 94, lett. b), Legge n. 213/2023, c.d. “Legge di Bilancio 2024”, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2024, il divieto di utilizzo in compensazione nel Modello F24 dei crediti tributari e contributivi, in presenza di:
per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.
La compensazione del credito IVA può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall'importo utilizzato in compensazione.
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MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL MODELLO F24 |
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Modello F24 con saldo a debito senza compensazioni |
Entratel, Fisconline, remote e home banking |
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Modello F24 con saldo a debito contenente compensazioni |
Entratel o Fisconline |
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Modello F24 con saldo a zero contenente compensazioni |
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Occorre poi considerare che per la trasmissione telematica del Modello F24 che espone compensazioni d’importo superiore a 5.000 euro, è necessario attendere almeno dieci giorni dalla data di presentazione della relativa Dichiarazione IVA.
Il Modello IVA 2024, relativo al 2023, deve essere presentato nel periodo 1° febbraio - 30 aprile 2024. Pertanto, qualora il Modello IVA 2024 sia presentato nei primi giorni di febbraio (munito del visto di conformità), è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito emergente dallo stesso, per l’importo che eccede 5.000 euro, già a partire dal Modello F24 in scadenza il prossimo 16 febbraio 2024.
Qualora si renda necessario presentare una dichiarazione integrativa per sostituire il Modello IVA trasmesso privo del visto di conformità (al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IVA 2023 per importi superiori a 5.000 euro), i dieci giorni richiesti prima di poter utilizzare il credito decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa (ad esempio, se la dichiarazione integrativa è presentata il 23 aprile 2024, la compensazione per importi superiori a € 5.000 è ammessa dal 3 maggio 2024).
Il Modello IVA 2024 presentato entro novanta giorni dal termine di legge, ossia entro il 29 luglio 2024, è considerato comunque valido (deve essere, tuttavia, corrisposta la sanzione ridotta di 25 euro, indicando nel Modello F24 il codice tributo “8911”).
Anche in questa ipotesi devono essere osservate le limitazioni in esame e, pertanto, se il Modello IVA 2024 tardivo è presentato il 28 giugno 2024, la compensazione per importi superiori a € 5.000 è ammessa dall’8 luglio 2024.
L'eventuale credito IVA 2022 residuo, può essere utilizzato in compensazione nel corso del 2024 (codice tributo “6099”, anno di riferimento “2022”) fino alla data di presentazione del Modello IVA 2024 (relativo al 2023); da tale momento, infatti, detto credito confluisce in quello riferito all’anno 2023.
L'eventuale credito IVA trimestrale 2023 residuo, richiesto in compensazione con la presentazione del Modello IVA TR (relativo al primo, secondo o terzo trimestre 2023), munito del visto di conformità per utilizzi superiori alla soglia di 5.000 euro, può essere utilizzato in compensazione nel 2024 fino alla data di presentazione del Modello IVA 2024 (relativo al 2023); da tale data, infatti, lo stesso contribuisce alla determinazione del saldo IVA 2023.
L’utilizzo in compensazione del credito IVA in misura superiore al limite annuale di 5.000 euro in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dei soggetti incaricati del controllo contabile), oppure con apposizione del visto di conformità da parte di soggetti non abilitati, comporta il recupero del credito utilizzato e l’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
È poi previsto il divieto di compensazione in caso d’iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute per l'indebito utilizzo dei crediti.
In conclusione, si rammenta che l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione dei Modelli F24 relativi a compensazioni considerate a rischio sulla base dei criteri definiti dal Provvedimento 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018. In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate comunica al soggetto passivo, con un’apposita ricevuta, la sospensione della delega di pagamento (la data in cui termina il periodo di sospensione è indicata nella ricevuta).
Qualora il credito risulti correttamente utilizzato o, comunque, siano decorsi trenta giorni dalla presentazione del Modello F24, il pagamento viene eseguito e le relative compensazioni/versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione. In caso contrario, il Modello F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.