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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 1/2024, attuativo della Riforma fiscale in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari, in vigore dal 13 gennaio 2024.
Tra le tante le novità apportate dal provvedimento assume particolare rilievo la nuova soglia minima per il versamento dell’IVA periodica, nonché l’introduzione della possibilità di posticipare al mese successivo il versamento delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro autonomo di importo non superiore a 100 euro.
L’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, interviene sulla soglia minima dei versamenti IVA derivanti dalle liquidazioni periodiche effettuate nei mesi da gennaio a novembre o nei primi tre trimestri dell’anno.
È previsto, in particolare, che a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno 2024, la soglia limite al di sotto della quale è possibile rimandare al periodo successivo il versamento del tributo, passi da 25,82 euro a 100 euro.
I versamenti relativi:
qualora di importo non superiore a 100 euro, devono essere comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
La norma in esame prevede dunque che i soggetti passivi IVA possano rimandare il versamento al periodo successivo qualora dalla liquidazione IVA, mensile o trimestrale, emerga un tributo di importo inferiore a 100 euro. Tale versamento deve essere comunque effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.
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CONTRIBUENTI MENSILI |
L’IVA a debito emergente dalla liquidazione periodica del mese di riferimento, se d’importo non superiore a 100 euro, può essere versata unitamente a quella relativa al mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno. |
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CONTRIBUENTI TRIMESTRALI |
L’IVA a debito emergente dalla liquidazione periodica del trimestre di riferimento, se d’importo non superiore a 100 euro, può essere versata unitamente a quella relativa al trimestre successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno. |
Ipotizzando, ad esempio, che dalla liquidazione IVA periodica del mese di settembre 2024 emerga un’imposta a debito di 45 euro, il soggetto passivo può posticipare il relativo versamento al 18 novembre 2024 (il 16 novembre cade di sabato). Invece, qualora dalla liquidazione IVA periodica del mese di novembre 2024 emerga un’imposta a debito di 10 euro, il versamento dell’imposta dovuta deve essere comunque effettuato entro il 16 dicembre 2024.
Ipotizzando, invece, che dalla liquidazione IVA periodica del terzo trimestre 2024 emerga un’imposta a debito dell’importo di 20 euro, il relativo versamento può essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 (anziché entro il 18 novembre 2024).
Relativamente alle ritenute di acconto su redditi di lavoro autonomo, l’art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 1/2024, introduce una soglia minima, pari a 100 euro, il cui mancato superamento nel mese di riferimento consente di rimandare il relativo versamento al mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno. Tuttavia, il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
La novella normativa, applicabile ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, riguarda le ritenute di acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, ossia quelle applicate:
L’art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 1/2024, interviene, infine, sull’art. 25-ter, comma 2-bis, D.P.R. n. 600/1973, modificando il termine di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.
È previsto, in particolare, che il versamento delle ritenute di acconto del 4% sia effettuato dal condominio, quale sostituto d’imposta, quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro. Il condominio è comunque tenuto al versamento:
di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto la soglia di 500 euro.
Tuttavia, il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (ossia, entro il 16 gennaio dell’anno successivo). In precedenza, invece, le ritenute operate nel mese di dicembre, se d’importo non superiore a 500 euro, potevano essere versate entro il 30 giugno dell’anno successivo.