La Legge n. 213/2023, c.d. Legge di Bilancio 2024, non è intervenuta sulla disciplina del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
Nell’anno 2024, pertanto, il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali nuovi di cui all’Allegato A, Legge n. 232/2016, è riconosciuto nelle misure previste dall’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020, ossia con le stesse aliquote applicabili nell’anno 2023, ed entro il limite massimo annuale di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
IMPORTO INVESTIMENTO |
INVESTIMENTI 01/01/2023 - 31/12/2025 (o entro il 30/06/2025 con prenotazione entro il 31/12/2025) |
Fino a 2,5 milioni di euro |
20% |
Superiore a 2,5 e fino a 10 milioni di euro |
10% |
Superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro |
5%* |
*Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico provvedimento, il credito d’imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. |
Relativamente agli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 di cui all’Allegato B, Legge n. 232/2016, invece, nell’anno 2024 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura prevista dall’art. 1, comma 1058-bis, Legge n. 178/2020, ossia nella misura del 15% del costo sostenuto (nel 2023, invece, il credito d’imposta era riconosciuto nella maggior misura del 20%), entro il limite massimo annuale di costi complessivamente ammissibili pari a 1 milione di euro.
Tuttavia, l’aliquota del 20%, prevista per gli investimenti effettuati nell’anno 2023, resta applicabile agli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2023 ed effettuati entro il 30 giugno 2024.
IMPORTO INVESTIMENTO |
INVESTIMENTI 01/01/2024 - 31/12/2024 (o entro il 30/06/2025 con prenotazione entro il 31/12/2024) |
Fino a 1 milione di euro |
15% |
L’agevolazione spetta anche per le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni agevolabili mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. |
Infine, relativamente agli investimenti in beni “generici”, ossia in beni non ricompresi negli Allegati A e B, Legge n. 232/2016, nell’anno 2024 non è previsto il riconoscimento di alcun credito d’imposta. L’agevolazione, infatti, si è esaurita con gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022, ovvero con quelli prenotati entro il 31 dicembre 2022 (con ordine al fornitore ed acconto almeno pari al 20%) ed effettuati entro il 30 novembre 2023.
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24, in tre rate di pari importo, a decorrere dall’anno di interconnessione del bene Industria 4.0 al sistema aziendale (ad esempio, se l’interconnessione del bene al sistema aziendale interviene nell’annualità successiva rispetto a quella di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione orizzontale a partire da tale annualità successiva).
La decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è stabilita in funzione dell’anno solare e, pertanto, anche in presenza di un esercizio non coincidente con l’anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall’anno di interconnessione del bene.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, nel Modello F24 devono essere esposti i seguenti codici tributo:
- “6936”, per i beni materiali Industria 4.0;
- “6937”, per i beni immateriali Industria 4.0.
Nel campo “Anno di riferimento” deve essere riportato, anche per le rate successive alla prima, l’anno di interconnessione dei beni.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione non operano i limiti:
- di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, pari a 2 milioni di euro annui, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta;
- di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, pari a 250.000 euro annui, per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi.
In relazione al credito d’imposta in esame, non trova applicazione neppure il divieto di compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto, di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.
Occorre, tuttavia, considerare che l’art. 1, comma 94, lett. b), Legge n. 213/2023, c.d. Legge di Bilancio 2024, prevede, con effetto dal 1° luglio 2024, il divieto di utilizzo in compensazione nel Modello F24 dei crediti tributari e contributivi, in presenza di:
- iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
- accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione;
per importi complessivamente superiori a 100.000 euro e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L’eventuale quota annuale del credito non utilizzata, ovvero il residuo della stessa, può essere riportato nelle successive dichiarazioni dei redditi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, incrementando la rata fruibile a partire dal medesimo anno. Così, ad esempio, in caso di acquisto e interconnessione di un bene nel 2024 e mancato utilizzo nello stesso anno della prima rata (pari a un terzo del credito d’imposta spettante), nel 2025 è possibile utilizzare sia la rata 2024 sia la rata 2025.
Da ultimo, si ricorda che la fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori (pertanto, il DURC deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione del credito d’imposta).
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza dello stesso alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Gli adempimenti
Ai fini dei successivi controlli, le imprese che usufruiscono del credito d’imposta in esame sono tenute a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e i documenti relativi agli investimenti agevolabili devono riportare l’espresso richiamo alla norma di riferimento, utilizzando, ad esempio, la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale dicitura non è richiesta sul verbale di collaudo o di interconnessione del bene, poiché tale onere riguarda unicamente i beni oggetto dell’investimento. In relazione all’obbligo di riportare la dicitura sui Documenti Di Trasporto (D.D.T.), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta all’Interrogazione Parlamentare 10 gennaio 2024, n. 5-01787, ha chiarito che l’obbligo non sussiste qualora la relativa fattura, contenente la dicitura richiesta, riporti il riferimento agli stessi.
In ogni caso, qualora si renda necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture e i documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare, regolarizzandoli, i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’avvio dell’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria.
Qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, in particolare, la dicitura richiesta può essere riportata su ciascuna fattura con scrittura indelebile o mediante l’utilizzo di un apposito timbro. Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente può annotare sulla copia cartacea del documento, con scritta indelebile, il riferimento normativo o, in alternativa, effettuare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso; in questa ipotesi, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, che dovrebbe essere successivamente trasmesso al Sistema di Interscambio.
Ai fini della fruizione del Bonus Investimenti, è altresì necessario disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel relativo Albo, ovvero di un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste ed è stata effettuata l’interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un Dottore Agronomo o Forestale, da un Agrotecnico laureato o da un Perito agrario laureato.
Successivamente all’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale, occorre porre in essere un sistema che consenta di dimostrare, in caso di verifica, che vi sia un effettivo scambio di informazioni e l’utilizzo che ne viene fatto.
Entro il termine di presentazione del Modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, è infine necessario inviare un’apposita comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, utilizzando lo specifico Modello (la mancata trasmissione della comunicazione non pregiudica, comunque, la spettanza dell’agevolazione).
In particolare, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (o, in caso di problemi tecnici, all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
Investimenti sostitutivi
La disciplina dell’agevolazione in esame prevede che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione, i beni Industria 4.0 agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Tuttavia, la fruizione delle residue rate dell’agevolazione non viene meno se l’impresa, nel medesimo periodo d’imposta della cessione, provvede alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A, Legge n. 232/2016, attestando altresì l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene ed il requisito dell’interconnessione.
Nel caso in cui, invece, il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo risulti inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le rate residue, fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).
Nel corso dell’evento organizzato il prossimo 21 febbraio da ConsulenzaAgricola.it, in collaborazione con gli esperti del Innova Finance, saranno approfondite alcune criticità che potrebbero compromettere il riconoscimento del credito d’imposta in caso di verifica.
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