Con Provvedimento 8 marzo 2024, prot. n. 105669/2024, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle regole tecniche della fatturazione elettronica.
In particolare, con la modifica del Provvedimento 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito, a decorrere dal 20 marzo 2024, che la generalità dei contribuenti, soggetti passivi IVA e privati consumatori, possano avvalersi, senza necessità di previa adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
Permane, invece, l’obbligo di manifestare espressamente la volontà di aderire al (diverso) servizio di conservazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento in esame ha inoltre previsto che i file Xml delle fatture elettroniche siano resi disponibili in un’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione del documento da parte del Sistema di Interscambio. Invece, i c.d. “dati fattura” (ossia, i dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21, D.P.R. n. 633/197, con esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione), restano a disposizione dei contribuenti sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Il Provvedimento 8 marzo 2024, prot. n. 105669/2024, prevede poi la possibilità, per gli enti non commerciali, di registrare un indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) presso il quale ricevere le fatture elettroniche (così come già avviene per i soggetti passivi IVA).
Da ultimo, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sopprime, sempre con effetto dal 20 marzo 2024, la lett. d) del punto 3.4 del Provvedimento 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022.
Per effetto di tale previsione, si ricorda, le fatture elettroniche emesse nei confronti dei soggetti in regime di franchigia possono essere redatte inserendo il solo codice convenzionale “0000000”. Il Sistema di Interscambio procede quindi a recapitare la fattura elettronica al cessionario/committente, mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’abrogazione di tale previsione impone dunque ai soggetti operanti in regime di franchigia di dotarsi di un indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) da comunicare ai propri fornitori.
Continua, invece, a trovare applicazione la previsione di cui alla lett. e) del punto 3.4 del Provvedimento 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022. Pertanto, qualora il cessionario o committente non abbia comunicato il proprio codice destinatario o l’indirizzo PEC, l’emittente potrà comunque continuare a utilizzare il codice convenzionale “0000000” e il Sistema di Interscambio metterà a disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del destinatario (la data di ricezione della fattura coincide con la data di presa visione del documento).
In tale ipotesi, il cedente o prestatore è tenuto a comunicare al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
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