Le imprese agricole non determinano il proprio reddito tutte allo stesso modo. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi fa una distinzione tra imprese agricole in forma individuale, società semplici ed enti non commerciali per i quali il reddito dell’attività agricola si applica sulla base del reddito agrario dei terreni effettivamente condotti, attraverso una rivalutazione del reddito emergente dalle risultanze catastali. Ma vi sono anche altre ipotesi che non devono essere dimenticate.
A differenza degli altri soggetti che operano nel settore della produzione primaria (Snc, Sas, Srl, ecc.) per i quali il reddito assume la natura di reddito d’impresa, per i suddetti soggetti il reddito dell’attività svolta ha natura di reddito fondiario.
Le peculiarità delle attività agricole impongono anche di verificare il tipo di attività svolta e le “modalità con cui la stessa viene esercitata”, obbligando colui che deve compilare la dichiarazione dei redditi ad attente valutazioni, in quanto le attività, pur se all’apparenza similari, non sono sempre sovrapponibili e potrebbero anche prevedere obblighi dichiarativi diversificati. Ciò dipende dal fatto che il settore è caratterizzato da molteplici “sub-attività connesse a quella principale” alle quali si applicano regimi fiscali semplificati.
Le norme che caratterizzano le modalità circa la determinazione dei redditi delle imprese agricole sono contenute nel TUIR:
- all’articolo 32, TUIR e negli articoli afferenti i redditi fondiari;
- all’articolo 56, TUIR;
- all’articolo 56-bis.
Le disposizioni contenute in questi articoli devono poi essere coordinate con ulteriori norme che il Legislatore ha specificatamente previsto per talune casistiche, rappresentando ulteriori eccezioni alle precedenti regole.
Ad esempio, con l’articolo 1, comma 1093, della Legge 296/2006 è stato disposto che anche le Snc, le Sas, le Società a responsabilità limitata e le Società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale in alternativa al regime analitico del reddito d’impresa. Tuttavia in questi casi il reddito dichiarato, ancorché sia di fatto ricondotto al reddito fondiario, mantiene la natura di reddito d’impresa.
Per le attività energetiche connesse a quelle agricole, l’articolo 1, comma 423 della Legge 266/2005, nella formulazione attuale, definisce una modalità ad hoc per la determinazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali nonché di prodotti chimici, sempreché le materie agroforestali originino prevalentemente dal fondo. La norma fissa poi un tetto all’energia prodotta e ceduta derivante da fonti agroforestali (2.400.000 kWh annui) e da fonte fotovoltaica (260.000 kWh annui) che, qualora si rispettino i criteri di connessione con l’attività agricola, si considera assorbita dal reddito agrario.
L’utilizzo di un regime forfettario di determinazione del reddito ammette la possibilità, anche per le imprese agricole, di essere oggetto di opzione. In buona sostanza, l’impresa agricola che, sulla base dei requisiti soggettivi e dell’attività svolta è tenuta a determinare il reddito utilizzando un particolare regime d’imposta, può tuttavia optare per un diverso regime.
Ad esempio, una Srl agricola che di norma determina il reddito ai sensi dell’art.56 TUIR (costi/ricavi) potrebbe optare per la tassazione su base catastale ai sensi del citato comma 1093. Oppure un’impresa individuale agricola che svolge attività di agriturismo, invece dell’applicazione del regime forfettario di cui all’art. 5, L. 413/1991, potrebbe valutare conveniente optare per la tassazione ordinaria ai sensi dell’art. 56 TUIR.
Le opzioni per il cambio di regime sono in genere vincolanti per oltre un esercizio (in genere 3 o 5 anni). Tuttavia il settore agricolo si caratterizza anche su questo aspetto. Infatti nel caso di attività di allevamento, se l’attività è svolta da un’impresa in forma individuale o società semplice, trova applicazione l’articolo 56, comma 5, TUIR. Pertanto, qualora tali soggetti svolgano un’attività di allevamento di animali ed al contempo coltivino terreni insufficienti a fornire potenzialmente almeno un quarto dei mangimi necessari alla stessa attività di allevamento, avremo che:
- per i redditi ricompresi nella potenzialità del fondo, dovranno dichiarare i redditi fondiari (reddito agrario);
- mentre, per i redditi prodotti in eccedenza, dovranno valutare se determinare il reddito in base ai parametri indicati al quinto comma dell’art. 56 TUIR o se optare, in sede di dichiarazione, per la determinazione analitica di tali redditi eccedenti (ovviamente ciò presume che l’impresa abbia tenuto anche la relativa contabilità).
Ebbene in questo caso l’opzione rivive di anno in anno, consentendo al contribuente di valutare il regime più conveniente direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. Tale opzione, in presenza di andamenti di mercato altalenanti o di eventi eccezionali (aumento dell’energia, mangimi, prezzi di cessione degli animali, ecc.) può rappresentare un’interessante opportunità per le imprese.
Vuoi approfondire l'argomento trattato nella circolare? Iscriviti al nostro webinar "La compilazione di UNICO 2024 per le imprese agricole"
|
©RIPRODUZIONE RISERVATA