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La Legge di Bilancio 2023, L. 197/2022, ha esteso al primo trimestre 2023 il riconoscimento dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburante agricolo, energia elettrica e gas naturale.
Successivamente, l’art. 4, D.L. n. 34/2023, c.d. Decreto Bollette, ha prorogato anche per il secondo trimestre i crediti d’imposta riconosciuti a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, disponendo una riduzione della percentuale del credito spettante alle imprese. Invece, non sono stati prorogati oltre il primo trimestre 2023 i crediti d’imposta per il gasolio e la benzina destinati al settore agricolo e della pesca, al riscaldamento delle serre e degli allevamenti nonché alle attività agromeccaniche di cui al codice ATECO “01.61”.
Ricordiamo che i crediti maturati per i suddetti prodotti energetici potevano essere utilizzati in compensazione. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito poteva essere ceduto a soggetti terzi solo per il suo intero importo, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei c.d. soggetti qualificati (ossia, banche e altri intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).
In ogni caso, il termine per l’utilizzo dei tax credit energia e gas maturati nel primo e nel secondo trimestre 2023 è stato anticipato al 30 novembre 2023 (originariamente il termine era fissato al 31 dicembre 2023) dal D.L. n. 132/2023 (art. 7). Mentre il termine per l’utilizzo del credito d’imposta per carburanti agricoli è rimasto fissato al 31 dicembre 2023.
(Si veda la circolare 844/2023 “Entro il 16 novembre 2023 l’utilizzo in compensazione dei tax credit energia e gas relativi al primo e al secondo trimestre 2023”.)
I suddetti crediti d’imposta sono irrilevanti ai fini fiscali (Redditi, IRAP) e ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109, TUIR). Essi vanno però indicati nel Quadro RU ove sono accolti i dati sui crediti d’imposta concessi a favore delle imprese.
Nella Sezione I del Quadro RU del Modello Redditi 2024, ogni tax credit deve essere indicato utilizzando lo specifico codice identificativo (Vedi Tabella 1). Qualora il contribuente abbia fruito di più crediti d’imposta si dovrà procedere alla compilazione di distinti quadri RU per ognuna delle misure fruite.
Tabella 1 – codici identificativi dei tax credit energia
Descrizione del tax credit |
Codice identificativo da riportare nel quadro RU |
Acquisto energia elettrica I° trimestre 2023 - Imprese energivore |
R4 |
Acquisto energia elettrica I° trimestre 2023 - Imprese NON energivore |
R5 |
Acquisto energia elettrica II° trimestre 2023 - Imprese energivore |
S2 |
Acquisto energia elettrica II° trimestre 2023 - Imprese NON energivore |
S3 |
Acquisto gas I° trimestre 2023 - Imprese gasivore |
R6 |
Acquisto gas I° trimestre 2023 - Imprese NON gasivore |
R7 |
Acquisto gas II° trimestre 2023 - Imprese gasivore |
S4 |
Acquisto gas II° trimestre 2023 - Imprese NON gasivore |
S5 |
Acquisto carburanti per attività agricole, pesca, agromeccaniche - I° trimestre 2023 |
R8 |
Per ciascuno dei suddetti tax credit, in corrispondenza del rispettivo Quadro RU, al Rigo RU5, colonna 3, dovrà essere riportato il credito d’imposta maturato nel corso del 2023. Mentre al successivo Rigo RU6 dovrà essere indicato il credito utilizzato in compensazione tramite Modello F24.
Nel Rigo RU8 dovrà essere indicato l’importo dell’eventuale credito d’imposta riversato.
Qualora l’impresa che ha maturato i tax credit per effetto dei costi sostenuti per l’acquisto di energia, gas o carburanti agricoli abbia optato per la cessione del credito maturato, nel Modello Redditi dovrà essere indicato al Rigo RU9, colonna 1, l’importo complessivo del credito ceduto. Non si dovrà invece compilare la Sezione III-B relativa ai crediti d’imposta trasferiti.
Il cessionario, ovvero colui che ha ricevuto il credito d’imposta, dovrà invece indicare il valore corrispondente al credito d’imposta ricevuto al Rigo RU3. In tal caso, come precisato anche nelle istruzioni allegate al Modello Redditi, non dovrà compilare la Sezione III-A di norma utilizzata per l’indicazione dei crediti d’imposta ricevuti.
Ricordiamo, infine, che nel Quadro RS, al Rigo RS401 deve essere indicato con il codice 85 il credito d’imposta per l’acquisto di carburante avvenuto nel primo trimestre 2023.
Oltre al campo 1 (codice aiuto) andranno compilati i seguenti campi:
Si ritiene, invece, che non si debba procedere alla compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, di cui al Quadro RS, in relazione ai crediti per gli acquisti di energia e gas, in quanto si tratta di misure di carattere generale, sebbene l’Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello 193/2023 non ne ha escluso la natura di “Aiuto di Stato”.