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Ai sensi dell’art. 2, D.M. 4 dicembre 2020, qualora l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure automatizzate, rilevi il tardivo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, è previsto che comunichi al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.