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Come noto, l’art. 22, D.P.R. n. 131/1986, prevede che, se nell’ambito di un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta di registro trovi applicazione anche sulle disposizioni enunciate.