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La “Legge di Bilancio 2024” ha introdotto l’obbligo di effettuare la compensazione dei crediti, compresi quelli maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, esclusivamente mediante l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Con la recente Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sul nuovo obbligo, confermando altresì che lo stesso deve essere osservato anche per i crediti INPS e INAIL a partire dal 1° luglio 2024.
Al fine di contrastare l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, l’art. 1, comma 94, lett. a), Legge n. 213/2023, c.d. “Legge di Bilancio 2024”, ha introdotto importanti novità in tema di versamento unitario e compensazione orizzontale (ossia, effettuata a mezzo Modello F24), in gran parte applicabili dal prossimo 1° luglio 2024.
È stato, in particolare, esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), sinora previsto per i soli crediti aventi natura erariale (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, ecc.), per la presentazione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni di crediti INPS e INAIL.
Ai fini della compensazione dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL non è dunque più possibile avvalersi dei servizi di home e remote banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (banche, Poste Italiane e prestatori di servizi di pagamento), ma ricorre l’obbligo di presentare la delega di pagamento esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, considerata l’infelice formulazione normativa della previsione in esame, ci si è chiesti se i nuovi obblighi trovassero effettivamente applicazione dal 1° luglio 2024 o se, invece, occorresse attendere l’emanazione degli specifici provvedimenti attuativi richiamati dalla norma.
La questione è stata opportunatamente risolta dall’Agenzia delle Entrate che, nell’ambito della recente Circolare n. 16/E/2024, ha precisato che l’obbligo di utilizzo di Entratel e Fisconline per la presentazione dei Modelli F24 contenenti compensazioni di crediti INPS e INAIL decorre dal 1° luglio 2024.
Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate si è espressa anche sull’esclusione, sempre prevista a decorrere dal 1° luglio 2024, della facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’Agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (tale argomento formerà oggetto di una nostra prossima informativa).
Come sopra anticipato, a decorrere dal 1° luglio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare in esame, a partire dal 1° luglio 2024, l’obbligo di utilizzo di Entratel o Fisconline è esteso a tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.
Tale obbligo, peraltro, trova applicazione per tutti i versamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024, a prescindere dalla circostanza che i debiti o i crediti esposti nel Modello F24 siano relativi a tributi che scaturiscono da presupposti, dichiarazioni o istanze concernenti periodi antecedenti a tale data.
L’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sussiste anche qualora la compensazione tra crediti e debiti sia effettuata solo parzialmente, con la presentazione di un Modello F24 non a “saldo zero”.
Inoltre, tale obbligo ricorre anche nell’ipotesi in cui la delega di pagamento recante compensazioni e un saldo maggiore di zero sia stata prenotata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, come pure nel caso di invio del Modello F24 all’intermediario delegato effettuato in data anteriore al 1° luglio 2024.
Ancora, l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate si estende anche alle compensazioni verticali che intervengono nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio, acconti IRES con saldi IRES a credito), nel caso in cui queste vengano esposte nel Modello F24.
Con riguardo all’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei Modelli F24 contenenti compensazioni di crediti INPS e INAIL, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che a partire dal 1° luglio 2024 sussiste un obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli di pagamento con cui è operata la compensazione, anche parziale, di crediti.
Di conseguenza, tale obbligo sussiste, a decorrere dal 1° luglio 2024, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL.
Relativamente, invece, ai nuovi termini per l’utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la concreta attuazione di tale previsione occorre attendere l’adozione degli appositi provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’INAIL.
Sul punto si rammenta che l’art. 1, comma 97, Legge n. 213/2023, ha previsto che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi INPS possa essere effettuata:
Invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti dell’INAIL per premi e accessori può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dello stesso istituto.