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Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR, tra i redditi diversi rientrano anche le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.