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Ai fini dell’imposta di registro, l’agevolazione “prima casa” prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2 per cento per gli atti traslativi della proprietà a titolo oneroso e non oneroso di case di abitazione classificate non di lusso. La Nota II-bis, allegata dal D.P.R. n. 131/1986, precisa che l’agevolazione si applica agli atti traslativi o sostitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alla suddetta tipologia di immobili.