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pacchetto-ortofloro-plus Il terreno è edificabile solo con l'effettiva approvazione dello strumento urbanistico

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la corte di cassazione, con la sentenza n. 13142 depositata l’11 giugnoscorso, ha stabilito che, nel caso in cui non sia stata ancora approvata la variazione dello strumento urbanistico, il terreno agricolo non può essere considerato edificabile ai fini fiscali. la variazione sarà efficace solamente dal momento in cui il piano urbanistico viene approvato dal consiglio comunale. la vicenda portata all’attenzione dei giudici di legittimità, riguardava un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle entrate contestava l'emersione di una plusvalenza (come reddito diverso) derivante dalla cessione di un terreno agricolo sul quale era in corso una variazione al prg. dalla sentenza si evince come l’approvazione dello strumento urbanistico da parte dell’amministrazione comunale sia l’unico atto con il quale il terreno cambia la propria destinazione d’uso. pertanto, del tutto irrilevanti sono state considerate le motivazioni dell'agenzia che contestava come la vendita del terreno fosse avvenuta solamente un mese prima dell’approvazione dello strumento urbanistico e come il prezzo di cessione fosse molto più in linea con il prezzo riscontrato nelle vendite di terreni edificabili che con quello dei terreni agricoli. inoltre, veniva evidenziato che era già stato commissionato il progetto di variazione ad un professionista, e che l’azienda acquirente era un’impresa edile. la corte ha evidenziato che nonostante le ragionevoli motivazioni proposte dagli uffici dell’agenzia, tra l’altro accolte dalla ctr, occorre stabilire una linea di demarcazione che deve essere individuata in un atto ufficiale del comune, e che la presunzione edificatoria non può produrre effetti ai fini fiscali. ©riproduzione riservata
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