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Come noto, l’articolo 16-bis del D.L. 124/2023, ha istituito uno specifico credito d’imposta relativo agli investimenti nella ZES unica realizzati dalle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Con la Risoluzione n. 6/E del 24 gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito il codice tributo per l’utilizzo del predetto credito d’imposta.