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Il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese di trasferta agli amministratori, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente, è collegato alla sede di lavoro dell’amministratore stesso. Le trasferte effettuate nel Comune sede di lavoro formano sempre reddito in capo all’amministratore, mentre quelle effettuate al di fuori del Comune sono, entro determinati limiti, non imponibili.