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Il modello 730/2025 precompilato sarà messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate a partire dal 30 aprile 2025. Il modello 730/2025 deve essere presentato entro il 30 settembre 2025 direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure al proprio sostituto d’imposta, a un CAF o a un professionista abilitato.
Per quanto riguarda l’invio delle dichiarazioni ricevute ed elaborate dai CAF, dai professionisti abilitati e dai sostituti d’imposta i termini per l’invio telematico sono tuttavia conseguenti al momento in cui gli stessi ricevono il modello 730 dal contribuente e precisamente si dovrà procedere all’invio:
Non vi è l’obbligo di utilizzare il modello precompilato, tuttavia, è innegabile che per la gran parte dei contribuenti spesso tale modello non richiede nessuna correzione o integrazione, pertanto rappresenta una grande semplificazione per il contribuente che può accettarlo senza effettuare modifiche. È tuttavia opportuno controllare attentamente i dati contenuti. Infatti, se i dati già presenti, risultano non corretti o incompleti, occorre apportare le opportune modifiche e/o integrazioni. Tra i dati a cui fare particolare attenzione vi sono i giorni per i quali si applicano le detrazioni per lavoro dipendente o pensione. Sovente, in presenza di più rapporti di lavoro o in caso di percezione di indennità (come, ad esempio, la NASPI), tale valore potrebbe essere errato o assente. Inoltre occorre procedere all’integrazione del modello qualora un reddito non fosse riportato. È facoltà del contribuente aggiungere ulteriori oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata.
Il modello 730/2025 presenta numerose novità per la messa a regime dei nuovi scaglio dell’IRPEF, per le nuove disposizioni in materia di imposte sul reddito disposte nell’ambito della riforma fiscale e sia per l’implementazione di ulteriori categorie di reddito che possono essere dichiarate utilizzando tale modello.
A partire dai redditi prodotti nel 2024, scompare l’esenzione IRPEF per i redditi agrari e dominicali precedentemente riconosciuta, senza alcuna limitazione, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali per i terreni da loro posseduti e condotti, a condizione che fossero anche iscritti alla corrispondente forma previdenziale. Infatti, per gli anni 2024 e 2025, in presenza dei medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi precedentemente richiesti, l’esenzione spetterà mediante una diversificazione per scaglioni. Più precisamente, con riferimento alla sommatoria dei redditi agrari e dominicali rivalutati, il contribuente beneficia della seguente esenzione:
Ricordiamo che la suddetta agevolazione spetta anche
L’agevolazione non compete per i redditi attributi dalle altre società di persone o di capitali, anche nell’ipotesi in cui le stesse avessero optato per la tassazione su base catastale, in quanto il reddito attributi ha natura di reddito d’impresa.
Per i redditi agrari e dominicali attribuiti ai soci di società semplici l’indicazione nel quadro A del modello 730/2025 dovrà essere evidenziata indicando in colonna 2 uno dei seguenti titoli:
l D.Lgs. n. 192/2024 ha ampliato la definizione di reddito agrario (articolo 32 del TUIR), includendo:
Con l’introduzione della lettera b-bis) all’art. 32, comma 2, del TUIR, si realizza un allineamento tra normativa fiscale e catastale, riconoscendo come attività agricole produttive di reddito agrario anche quelle realizzate in fabbricati accatastati, appartenenti a specifiche categorie catastali: C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10. La superficie destinata alla produzione non deve superare il doppio della superficie agraria di riferimento che sarà stabilita da un decreto ministeriale.
In attesa del decreto attuativo, la tassazione su base catastale per le coltivazioni svolte all’interno di immobili censiti al catasto fabbricati prevede l’applicazione di un regime transitorio, stabilendo che i redditi dominicali ed agrari vengano calcolati applicando alla superficie della particella catastale su cui insiste il fabbricato la tariffa d’estimo più alta della provincia, incrementata del 400%. Per il solo reddito dominicale, qualora la rendita catastale dell’immobile sia superiore alla tariffa d’estimo incrementata del 400%, si dovrà prendere a riferimento il valore di quest’ultima.
Il modello 730/2025 vede l’introduzione della Colonna 11 nel quadro RA (“Produzioni vegetali”), da barrare per riportare il reddito dominicale e agrario delle colture realizzate in immobili censiti nel catasto fabbricati.
Quando il sistema sarà a regime, anche per le coltivazioni indoor, qualora nell’attività agricola sia superato il doppo delle superficie di riferimento, il reddito che ne deriva viene considerato reddito d'impresa e potrà essere determinato forfettariamente secondo le regole dell'articolo 56-bis del TUIR. In quest'ottica, il quadro RD dei modelli Redditi 2025 introduce la Sezione II-A per dichiarare i redditi derivanti dalle vertical farm e dalle coltivazioni idroponiche eccedentarie (a regime a seguito dell’emanazione del decreto attuativo). Occorre, tuttavia, precisare che il regime transitorio, applicabile (per ora) al 2024, non contempla tale ipotesi, cosicché, indipendentemente dalle superfici coltivate, il reddito fondiario è, comunque, determinato incrementando la rendita del 400%.
Si segnala che, per tali attività il nuovo comma 3.1 dell’art. 36, TUIR, stabilisce che non si considerano produttivi di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle predette attività, dirette alla produzione di vegetali.
Per quanto riguarda i carbon credit, per i soggetti che determinano il proprio reddito su base catastale, se le cessioni effettuate nel 2024 non superano il valore dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 c.c., tale reddito è assorbito dal reddito agrario. Qualora invece il valore della cessione dei carbon credit fosse superiore, il reddito eccedente ha natura di reddito d’impresa e sarà determinato ai sensi dell’articolo 56-bis del TUIR, pertanto si dovrà procedere alla compilazione del modello redditi 2025 (quadro RD, alla Sezione III).
L’inserimento della Colonna 6A servirà per indicare i corrispettivi derivanti dalla cessione di crediti di carbonio in eccesso rispetto ai limiti di reddito agrario.
Quest’anno, in presenza di immobili censiti al catasto urbano compresi nelle categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 nei quali sono svolte attività di coltivazione per le quali il reddito è dichiarato nel quadro dei terreni, non si dovrà procedere all’indicazione di alcun reddito, salvo che l’immobile non sia stato concesso in locazione. Presumibilmente, come già avveniva per gli immobili D/10 si dovrà omettere l’indicazione di tali immobili nel quadro dei fabbricati. Infatti, come indicato nelle istruzioni, non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarate “le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione”. Sul punto sarebbero opportune delle specifiche indicazioni dell’Amministrazione al fine di evidenziare come applicare la novella disciplina in caso di compilazione del modello 730, come nell’ipotesi di un produttore agricolo in regime di esonero.
Invece, nel modello redditi 2025 è stato specificato che non producono reddito di fabbricati e quindi non vanno dichiarati “gli immobili che non sono oggetto di locazione utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 28, commi 4-ter e 4-quater del TUIR (art. 36, comma 3.1, del TUIR)”.
Altre novità che, invece, hanno inciso anche sul modello, riguardano le modifiche alla disciplina delle locazioni brevi assoggettate alla cedolare secca e all’introduzione dell’obbligo di indicare il codice CIN anche nella dichiarazione dei redditi.
La Legge 213/2023 (art. 1, comma 63) ha modificato l’art. 4 del D.L. 50/2017 disponendo che, a partire dal 1° gennaio 2024, per le locazioni brevi di immobili, assoggettate a cedolare secca, è possibile applicare l’aliquota del 21% solo per un immobile, a scelta del contribuente. Per gli eventuali ulteriori immobili la cedolare secca si applica nella misura del 26%.
Nel caso di immobili locati tramite portali o intermediari, i quali incassano direttamente i canoni e li corrispondono al contribuente, si applica la ritenuta di acconto nella misura del 21% che opera a titolo d’acconto.
La Colonna 11 – “Cedolare secca” deve essere compilata solo se si sceglie di applicare il regime della cedolare secca per i contratti di locazione. La compilazione è ammessa esclusivamente quando ricorrono le seguenti condizioni:
Inoltre, è necessario che nella Colonna 2 "Utilizzo" sia stato indicato uno dei seguenti codici:
Nella Colonna 11 devono essere indicati uno dei seguenti codici, a seconda del tipo di contratto:
Se viene indicato il codice ‘1’, il soggetto che presta assistenza fiscale provvederà a calcolare l’imposta sostitutiva sul reddito imponibile, applicando l’aliquota del 21% o, nei casi previsti, quella del 10%.
Si precisa infine che, qualora venga esercitata l’opzione per la cedolare secca su una porzione dell’unità abitativa, tale scelta deve essere estesa anche ad eventuali altre porzioni dello stesso immobile che risultino locate contemporaneamente.
I codici ‘2’ e ‘3’ possono essere utilizzati nella colonna 11 solo se nella colonna 2 “Utilizzo” del rigo è stato indicato il codice ‘3’ o ‘11’.
Per quanto riguarda l’obbligo di indicare il Codice Identificavo Nazionale (CIN) per ogni unità immobiliare ad uso abitativo destinata alla locazione per fini turistici, per gli immobili destinati alle locazioni brevi e per le strutture ricettivo-turistiche alberghiere e extralberghiere, nel quadro B è stata aggiunta la Sezione III – “Codice CIN”.
Compilazione della Sez. III – Codice CIN |
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Colonna |
Oggetto |
Indicazioni operative |
1 |
Numero di rigo (Sezione I) |
Indicare il numero del rigo in cui sono stati inseriti i dati dell’immobile. In caso di locazione simultanea di più porzioni dello stesso immobile (con un’unica rendita catastale), indicare il primo rigo utilizzato della Sezione I. |
2 |
Numero del modello (Mod. n.) |
Compilare solo se sono stati utilizzati più modelli. Indicare il numero del modello in cui sono stati riportati i dati dell’immobile. |
3 |
Codice CIN |
Inserire il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rilasciato dal Ministero del Turismo. |
(acconti ordinari non su base 2023).