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L’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) può avere ripercussioni anche sotto il profilo contabile e informativo nei bilanci redatti secondo i Principi contabili OIC.
Il CPB consente infatti di determinare in maniera anticipata e vincolante il reddito imponibile per un biennio, sulla base di criteri presuntivi, non necessariamente coincidenti con il risultato economico effettivo del bilancio d’esercizio. Questa discrepanza tra reddito civilistico e reddito fiscale genera alcune problematiche, con particolare riguardo all’informativa sulle imposte da indicare nella Nota integrativa e alla corretta contabilizzazione delle imposte anticipate e differite.
L’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) può incidere anche sugli aspetti contabili e sull’informativa da fornire nei bilanci redatti secondo i Principi contabili OIC. Tale istituto, che consente ai contribuenti di minori dimensioni di definire in via preventiva e vincolante il reddito imponibile per un periodo minimo di due anni, si basa su criteri presuntivi che non riflettono il risultato economico emergente dal bilancio dell’esercizio. Questa divergenza tra reddito civilistico e reddito fiscalmente rilevante solleva alcune criticità, con particolare riguardo all’informativa sulle imposte da indicare nella Nota integrativa e alla corretta contabilizzazione delle imposte anticipate e differite.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) di cui al D.Lgs. n. 13/2024 determina significative conseguenze anche sotto il profilo contabile ed informativo nei bilanci delle imprese redatti secondo i Principi contabili OIC.
L’istituto, rivolto ai contribuenti di minori dimensioni, consente di definire in via preventiva e vincolante, per un periodo di almeno due anni, il reddito imponibile, sulla base di elementi presuntivi. Tale modalità di determinazione del reddito, tuttavia, non riflette necessariamente il risultato economico emergente dal bilancio civilistico.
Questa distinzione tra reddito fiscale e reddito civilistico può generare alcune problematiche, relative, in particolare, alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e alla rilevazione contabile delle imposte differite.
In proposito, il Principio contabile OIC n. 25, al paragrafo 93, stabilisce che, nei bilanci in forma ordinaria, è necessario fornire, qualora rilevante, una riconciliazione numerica tra l’imposta teorica (ottenuta applicando al risultato civilistico le aliquote fiscali vigenti) e l’imposta corrente (determinata secondo la normativa fiscale).
Tale obbligo è volto ad assicurare chiarezza e trasparenza all’utilizzatore del bilancio circa gli effetti derivanti dalle discrepanze tra il risultato contabile e quello fiscalmente rilevante. Nel contesto del CPB, tali discrepanze possono risultare particolarmente accentuate, posto che la base imponibile è determinata in via presuntiva e può divergere in misura significativa dall’effettivo risultato dell’esercizio.
Pertanto, le imprese che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale devono esplicitare nella Nota integrativa le motivazioni delle differenze tra l’imposta teorica e quella effettiva, evidenziando che quest’ultima è calcolata sulla base del reddito concordato e non sull’utile contabile.
L’applicazione del CPB incide, inoltre, sul trattamento delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite rilevate nei bilanci degli esercizi precedenti.
Secondo il Principio contabile OIC n. 25, tali poste devono essere rilevate per le differenze temporanee tra valori contabili e fiscali destinate ad annullarsi nei futuri esercizi. Tuttavia, l’efficacia del CPB nel biennio di riferimento può comportare la sterilizzazione di alcune di queste differenze temporanee.
Infatti, avendo stabilito anticipatamente il reddito fiscale, alcune variazioni che hanno dato origine alla rilevazione della fiscalità differita negli esercizi precedenti, potrebbero non avere più effetti sul calcolo del reddito imponibile del 2024. In tal caso, è quindi necessario procedere con l’eliminazione della fiscalità differita corrispondente.
Al fine di chiarire meglio la problematica si propongono di seguito alcuni esempi.
Ipotizziamo, innanzitutto, un’impresa che nel 2023 ha effettuato ammortamenti su cespiti materiali utilizzando aliquote civilistiche superiori a quelle massime fiscalmente deducibili, determinando così una variazione temporanea in aumento del reddito fiscale. A fronte di tale variazione temporanea, l’impresa ha iscritto attività per imposte anticipate, confidando nella futura deducibilità della differenza nei successivi esercizi.
Tuttavia, a seguito dell’adesione al CPB per il biennio 2024 - 2025, il reddito imponibile è determinato presuntivamente e, di conseguenza, nel 2024, anche se avrebbe dovuto verificarsi una variazione in diminuzione per effetto della minore quota di ammortamento fiscalmente deducibile, tale effetto non produce effetti fiscali concreti, poiché “sterilizzato” dall’adesione al CPB.
L’attività per imposte anticipate iscritta nel 2023 deve essere quindi stornata, poiché la variazione non potrà mai produrre effetti sul reddito fiscale. Lo storno deve essere rilevato a Conto economico, tra le imposte dell’esercizio, con apposita informativa nel prospetto della fiscalità differita della Nota integrativa.
Ancora, ipotizzando un’impresa che nel 2023 abbia effettuato accantonamenti a un fondo per oneri futuri (ad esempio, il fondo per garanzie prodotti), fiscalmente non deducibili in quanto non certi né determinabili ai sensi dell’art. 107, TUIR, determinando così una variazione temporanea in aumento del reddito fiscale. A fronte di tale variazione temporanea, l’impresa ha iscritto attività per imposte anticipate, confidando nella futura deducibilità all’atto dell’effettivo sostenimento del costo.
Qualora nell’anno 2024 si verifichi l’evento che determina l’effettività del costo, il relativo componente negativo di reddito, pur teoricamente deducibile, non produce effetti sul reddito fiscale dell’esercizio a causa della determinazione presuntiva imposta dal CPB.
Di conseguenza, la differenza temporanea si estingue senza produrre alcun effetto fiscale, e le relative imposte anticipate devono essere stornate. Il bilancio 2024 dovrà contenere adeguata informativa nel prospetto della fiscalità differita.