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Tra le imposte che interessano le imprese, l’IRAP ha subito significative modifiche nel corso degli anni.
Tali modifiche sono state molto rilevanti per le imprese operanti nel settore agricolo, in particolare con l’esclusione, a partire dal 2016, i) delle attività agricole ai sensi dell’art. 32 TUIR, ii) delle cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli, iii) cooperative agricole e della pesca di cui all’art. 10, D.P.R. 601/73 (nonché i loro consorzi) che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci.
A queste modifiche, proprie del settore agricolo, dal 2022, per opera della Legge 234/2021 (art.1 c. 8), è stata introdotta l’esclusione dall’assoggettamento all’IRAP per tutte le imprese individuali, comprese quelle familiari e coniugali (Circ. 4/E/2022).
Negli anni, l’IRAP ha subito rilevanti modifiche con effetti significativi per il settore agricolo. Dal 2016 sono escluse le attività agricole ex art. 32 TUIR, le cooperative forestali e quelle agricole o della pesca con specifici requisiti. Dal 2022, l’esonero si estende anche alle imprese individuali, comprese familiari e coniugali. Restano imponibili alcune attività connesse, come agriturismi, produzione di energia oltre soglia, trasformazioni e commercializzazioni non agevolate. Dal 2024, riteniamo siano escluse anche coltivazioni in fabbricati accatastati e attività orientate alla sostenibilità ambientale, se riconducibili al reddito agrario.
L’esclusione dall’assoggettamento a IRAP delle attività ricomprese nel reddito agrario (art. 32 TUIR) vale anche per le società che determinano il reddito d’impresa, indipendentemente dall’aver o meno optato per la tassazione su base catastale.
Le attività agricole e connesse per le quali le società devono determinare l’IRAP sono, pertanto riconducibili alle seguenti:
Per determinare il valore della produzione da escludere dal computo dell’IRAP per le suddette attività, l’Agenzia delle entrate ha fornito puntuali chiarimenti con la Risoluzione 93/E del 18 luglio 2017, richiamando principi già noti.
Dal 2024, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 all’articolo 32 TUIR, rientrano nel reddito agrario:
Per quanto riguarda le attività individuate dalla novella lett. b-bis) occorre tuttavia evidenziare che, fin quando non saranno definite le nuove tariffe d’estimo per le attività di coltivazione svolte all’interno di fabbricati e definiti i criteri per determinare le superfici agrarie di riferimento, è stato previsto un regime provvisorio di determinazione del reddito agrario (e dominicale). In base a tale regime, il reddito agrario per queste attività di coltivazione “è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento”.
La norma transitoria non fa quindi alcun riferimento ai limiti dimensionali ordinariamente previsti, pertanto, in mancanza di indicazioni ufficiali, in base al combinato disposto degli articoli:
anche queste attività sono ricomprese nel reddito agrario, conseguentemente, dovrebbero essere escluse dall’IRAP.
Qualora si volesse opinare che le norme sulle agevolazioni fiscali “sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale”, si potrebbe arrivare a una conclusione opposta rispetto all’esclusione dall’IRAP. Infatti, il D.Lgs. 446/97 richiama espressamente l’articolo 32 del TUIR, ma non l’articolo 34. Da ciò deriverebbe che il regime transitorio non influirebbe sulla determinazione dell’IRAP, con la conseguenza che anche le attività attualmente considerate comprese nel reddito agrario, ai fini IRAP, non potrebbero più beneficiare dell’esclusione in assenza dei necessari provvedimenti applicativi del nuovo comma b-bis).
Tuttavia, va ricordato che, con l’introduzione dell’obbligo di censire al catasto fabbricati anche gli immobili rurali, inclusi quelli destinati alla coltivazione di piante e fiori, e in assenza di una norma di coordinamento, era sorto il problema di come attribuire correttamente un reddito agrario per le attività di coltivazione svolte al loro interno. La dottrina aveva colmato tale lacuna suggerendo l’applicazione della tariffa d’estimo più alta della provincia, sulla base del principio previsto dal comma 4-bis dell’art. 28 del TUIR. Oggi, a distanza di quasi quindici anni, il nuovo comma b-bis) risolve definitivamente la questione: sarebbe quindi irragionevole pensare che la soluzione tanto attesa possa determinare una nuova falla alla fiscalità agricola (in materia di IRAP).
Pertanto, a nostro parere, considerato l’iter della disciplina IRAP per il settore agricolo e le finalità della norma introdotta dal D.Lgs. 192/2024, anche in vigenza del regime transitorio per la definizione dei redditi delle attività di coltivazione svolte all’interno di immobili censiti al catasto fabbricati, vige l’esclusione dall’IRAP.
Riteniamo invece che non possano essere sollevati dubbi sull’esclusione dall’IRAP per l’eventuale cessione di carbon credit nei limiti dell’articolo 32, comma 2, lettera b-ter).
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