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L’approvazione del D.L 91/2014 ha introdotto nell’ordinamento italiano vari ed interessanti provvedimenti volti a favorire l’imprenditoria giovanile in agricoltura, che di seguito andremo ad analizzare.
La prima novità è stata introdotta dall’art. 16, comma 1-quinquies, concedendo ai coltivatori diretti e Iap iscritti nella relativa previdenza agricola, di età inferiore ai 35 anni, la possibilità di detrarre, nella misura del 19%, le spese sostenute per i canoni di locazione dei terreni agricoli, nel limite di 80 Euro per ciascun ettaro in affitto e fino ad un massimo di 1.200 Euro.
In sede di conversione del Decreto, al fine di evitare un comportamento elusivo del contribuente, è stata introdotta la precisazione che i terreni non devono essere di proprietà dei genitori ed è necessario che il contratto di locazione abbia forma scritta.
L’agevolazione, per espressa previsione normativa, soggiace alla regola de minimis. Il beneficio è concesso a partire dal 2014 ma non è da considerare per il calcolo dell’acconto dovuto per detto periodo di imposta.
Un’ulteriore agevolazione introdotta dalla conversione del D.L. è volta ad incentivare il ricambio generazionale nel settore agricolo e migliorare l’accesso al credito ai giovani che intraprendono una nuova attività nel settore. L’agevolazione consiste nella concessione di mutui agevolati, a tasso zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% del totale della spesa ammissibile. La durata potrà essere di 15 anni (comprensiva di periodo di preammortamento) nell’ipotesi in cui vi siano contratti in merito a iniziative circoscritte al settore della produzione agricola.
Ai sensi dell’art. 10-bis, i soggetti che possono usufruire di tale agevolazione, sono le imprese, in qualunque forma costituite, che:
Inoltre, le aziende, devono rispettare i seguenti requisiti:
Limitatamente ai progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, sono ammessi ad agevolazione anche i soggetti attivi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, fermo restando i requisiti di cui al punto 2. e 3. di cui sopra.