Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La “Legge di Bilancio 2025” ha previsto che il credito di imposta per investimenti in beni materiali Industria 4.0 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Con la recente Risoluzione n. 41/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da esporre nel modello F24 per l’utilizzo del credito d’imposta maturato nell’anno 2025. Il 16 giugno il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha finalmente pubblicato il Decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni necessarie per beneficiare del credito d’imposta.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un tetto di 2,2 miliardi per il credito d’imposta 4.0 sugli investimenti effettuati o prenotati nel 2025. Le imprese devono inviare tre comunicazioni (preventiva, acconto, completamento) per accedere al beneficio. Dal 17 giugno 2025 è attiva la piattaforma GSE. Chi ha già comunicato con il vecchio modello deve adeguarsi entro il 17 luglio 2025 per mantenere la priorità. Istituito anche uno specifico codice tributo per beneficare del credito d’imposta.
Come noto, l’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, ha apportato significative modifiche al credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0 di cui all’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020.
È stato, in particolare, introdotto un tetto massimo di spesa, pari a 2.200 milioni di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero prenotati entro il 31 dicembre 2025 (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) ed effettuati entro il 30 giugno 2026.
Tuttavia, per espressa previsione legislativa, tale limite di spesa non opera in relazione agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024, ovvero prenotati entro la medesima data (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) ed effettuati successivamente.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, il comma 447 dell’art. 1, Legge n. 207/2024, ha inoltre previsto che le imprese interessate siano tenute a trasmettere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, esclusivamente in modalità telematica, un’apposita comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato.
Con D.M. 15 maggio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha quindi approvato il nuovo modello di comunicazione, definendo altresì modalità e termini per l’invio dei dati relativi ai nuovi investimenti in beni Industria 4.0, al fine di prenotare e usufruire del credito d’imposta previsto per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 (si veda la Circolare n. 395/2025).
La procedura di prenotazione del credito si applica anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Invece, per gli investimenti effettuati a partire dal 2025, per i quali, alla data del 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 24 aprile 2024. Tali investimenti, non essendo soggetti al limite di spesa di 2.200 milioni di euro, richiedono la trasmissione dei modelli di comunicazione (ex ante ed ex post) definiti dal D.M. 24 aprile 2024.
Il D.M. 15 maggio 2025 ha altresì previsto che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmetta all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il credito d’imposta è quindi utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta complessivamente utilizzabile è visualizzabile nel Cassetto fiscale del contribuente. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Nella pagina web dedicata all’agevolazione del proprio sito istituzionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha precisato, per le imprese che alla data del 15 maggio 2025 hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal D.M. 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, che ai fini del mantenimento dell’ordine cronologico acquisito a seguito della trasmissione della comunicazione preventiva, ricorre l’obbligo, da assolvere entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione (definito con il Decreto del 16 giugno 2025), di ritrasmettere la comunicazione con il nuovo modello approvato dal D.M. 15 maggio 2025.
Infine, con Risoluzione n. 41/E del 11 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da esporre nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato nell’anno 2025 (ossia, del credito d’imposta soggetto al limite di spesa di 2.200 milioni di euro), da parte delle imprese tenute all’effettuazione delle tre comunicazioni (ex ante, ex ante con acconto ed ex post) di cui al D.M. 15 maggio 2025.
Con il Decreto del 16 giugno 2025, pubblicato sul sito www.mimit.gov.it, è stata data comunicazione dell’apertura della piattaforma informatica ed i termini a partire dai quali il modello di cui al D.M. 15 maggio 2025 entra in vigore ed è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in modalità telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 14:00 del giorno 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
Il processo di accesso al credito d’imposta 4.0 si articola in tre fasi distinte:
In caso di esaurimento delle risorse disponibili, le comunicazioni saranno comunque registrate e considerate valide. L’eventuale accesso ai fondi residui o successivamente stanziati avverrà sempre nel rispetto della priorità cronologica delle comunicazioni preventive già trasmesse.
Per le imprese che hanno già inviato comunicazioni, sia preventive che di completamento, utilizzando il modello previsto dal decreto direttoriale del 24 aprile 2024, in riferimento a investimenti con data di completamento successiva al 31 dicembre 2024, il decreto del 16 giugno 2025 prevede una disciplina transitoria:
Qualora non venga rispettato il termine del 17 luglio 2025 per l’adeguamento, l’impresa dovrà ripresentare ex novo l’intera procedura secondo le modalità aggiornate, perdendo il diritto alla priorità temporale acquisita con la comunicazione precedente.
|
Tipologia Impresa |
Tipo di Comunicazione |
Termine per la presentazione |
Note |
|
Nuove domande |
Comunicazione preventiva |
Entro il 31 gennaio 2026 |
Determina la priorità nella prenotazione delle risorse |
|
Conferma dell'acconto |
Entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva |
Necessario attestare il pagamento di almeno il 20% del costo |
|
|
Comunicazione di completamento |
Entro il 31 gennaio 2026 (ultimati entro il 31/12/2025) o 31 luglio 2026 (ultimati entro il 30/06/2026) |
Obbligatoria al termine dell'investimento |
|
|
Imprese con comunicazione precedente (modello 24 aprile 2024) |
Invio nuovo modello (adeguamento) |
Entro il 17 luglio 2025 |
Permette di mantenere la priorità acquisita con il vecchio modello |
|
Conferma dell'acconto |
Entro 30 giorni dalla nuova comunicazione preventiva |
Necessario attestare il pagamento del 20%, come per le nuove domande |
|
|
Comunicazione di completamento |
Entro il 31 gennaio 2026 (ultimati entro il 31/12/2025) o 31 luglio 2026 (ultimati entro il 30/06/2026) |
Tempistiche identiche a quelle previste per le nuove domande |
Il Decreto Direttoriale apporta alcune modifiche al decreto direttoriale del 15 maggio 2025 ancorando la decorrenza dei termini per l’invio delle comunicazioni all’apertura del canale per l’invio delle suddette comunicazioni.
Vieni precisato che, una volta trasmessa la comunicazione di prenotazione del credito, l’impresa ottiene oltre alla ricevuta dell’avvenuto invio anche l’indicazione del credito d’imposta prenotato ovvero l’indisponibilità delle risorse prenotate.
In caso di indisponibilità parziale, le comunicazioni si intendono in ogni caso trasmesse e qualora dovesse emergere una ulteriore disponibilità il GSE ne darà comunicazione alle imprese in base all’ordine cronologico di trasmissione delle domande.
Infine, si precisa che per i beni oggetto di leasing finanziario, il requisito del pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione richiesto dalla procedura si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
Come sopra anticipato, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo all’anno 2025 a mezzo modello F24, con Risoluzione n. 41/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7077”, denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione della delega di pagamento, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di completamento degli investimenti, nel formato “AAAA”.
In conclusione, teniamo a evidenziare che per gli investimenti per i quali, alla data del 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.M. 24 aprile 2024.
In tali ipotesi, pertanto, per la fruizione del credito d’imposta tramite modello F24 continua a doversi utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito dalla Risoluzione n. 3/E/2021 (e rinominato con la Risoluzione n. 45/E/2023).